Art. 15 
 
                       Programma di attivita'. 
 Inserimento dell'art. 14-quinquies nella legge regionale n. 60/1999 
 
  1. Dopo l'art. 14  quater  della  legge  regionale  n.  60/1999  e'
inserito il seguente: «14-quinquies - Programma di  attivita'.  -  1.
L'attivita' dell'ARTEA si svolge sulla base di un  programma  annuale
di  attivita',  con  proiezione  triennale,  la  cui  proposta  viene
elaborata e trasmessa ogni anno dal direttore alla  giunta  regionale
entro il 30 novembre. 
  2. Entro i termini previsti per l'invio della richiesta  di  parere
al Consiglio regionale  sul  bilancio  preventivo  economico  di  cui
all'art.  15,  commi  3   e   4,   la   giunta   regionale   provvede
all'approvazione del programma  di  attivita',  previa  verifica  del
rispetto degli indirizzi regionali  di  cui  all'art.  14  ter  e  lo
trasmette al Consiglio regionale. 
  3.  La  giunta  regionale  prescrive  al  direttore  dell'ARTEA  la
modifica del programma di attivita' nel caso in  cui  cio'  si  renda
necessario al  fine  di  garantire  l'allineamento  dello  stesso  al
bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell'art. 15,  comma
5, a seguito del parere del Consiglio regionale.