Art. 15 Programma di attivita'. Inserimento dell'art. 14-quinquies nella legge regionale n. 60/1999 1. Dopo l'art. 14 quater della legge regionale n. 60/1999 e' inserito il seguente: «14-quinquies - Programma di attivita'. - 1. L'attivita' dell'ARTEA si svolge sulla base di un programma annuale di attivita', con proiezione triennale, la cui proposta viene elaborata e trasmessa ogni anno dal direttore alla giunta regionale entro il 30 novembre. 2. Entro i termini previsti per l'invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all'art. 15, commi 3 e 4, la giunta regionale provvede all'approvazione del programma di attivita', previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui all'art. 14 ter e lo trasmette al Consiglio regionale. 3. La giunta regionale prescrive al direttore dell'ARTEA la modifica del programma di attivita' nel caso in cui cio' si renda necessario al fine di garantire l'allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell'art. 15, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale.