Art. 16 
 
               Bilanci, contabilita' e certificazione. 
     Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 60/1999 
 
  1. L'art. 15  della  legge  regionale  60/1999  e'  sostituito  dal
seguente: «Art. 15. - Bilanci, contabilita' e  certificazione.  -  1.
L'esercizio finanziario dell'ARTEA inizia il 1° gennaio e termina  il
31 dicembre del medesimo anno. 
  2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio  di
esercizio sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, in
conformita' alla disciplina statale in materia di armonizzazione  dei
bilanci pubblici. 
  3. Il bilancio  preventivo  economico  e'  adottato  dal  Direttore
dell'ARTEA e trasmesso alla giunta regionale  entro  il  30  novembre
dell'anno precedente all'esercizio di  riferimento,  unitamente  alla
relazione  del  Collegio  dei  revisori.  In   assenza   di   rilievi
istruttori, entro quarantacinque giorni dal  ricevimento,  la  giunta
regionale trasmette la richiesta di parere  al  Consiglio  regionale,
che si  esprime  nei  quindici  giorni  successivi  al  parere  della
commissione consiliare competente. 
  4. In caso di rilievi istruttori,  la  competente  struttura  della
giunta  regionale  trasmette  all'ARTEA,  entro  venti   giorni   dal
ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione  integrativa
oppure di riadozione del  bilancio  stesso.  L'ARTEA  trasmette  alla
giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione  integrativa
richiesta oppure, entro  quindici  giorni,  il  bilancio  riadottato.
Entro venti giorni dal ricevimento della  documentazione  di  cui  al
periodo precedente, la giunta regionale  trasmette  la  richiesta  di
parere sul bilancio  al  Consiglio  regionale,  che  si  esprime  nei
quindici giorni successivi al parere della commissione. 
  5. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la
giunta regionale approva il bilancio. 
  6. Il bilancio di esercizio e' adottato e trasmesso  dal  Direttore
dell'ARTEA  alla  giunta  regionale  entro  il  30  aprile  dell'anno
successivo a quello cui si riferisce. La  giunta  regionale  effettua
l'istruttoria e propone il bilancio al Consiglio  regionale,  secondo
le modalita' e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio
regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni  dal
ricevimento. 
  7.  Il  direttore   dell'ARTEA,   contestualmente   albilancio   di
esercizio, invia annualmente  alla  giunta  regionale  una  relazione
sull'attivita'  svolta  nell'anno  precedente,  sull'andamento  della
gestione e sulla situazione dei fondi ad essa assegnati in  gestione,
e provvede a fornire alla Regione le informative richieste. 
  8. L'ARTEA provvede all'acquisizione di forniture e servizi ed alla
esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia. 
  9. I conti annuali riferiti all'attivita' di organismo pagatore per
le spese a carico dei fondi  comunitari  sono  certificati  ai  sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo n. 165/1999.».