Art. 19 
 
             Nomina e rapporto di lavoro del direttore. 
    Modifiche all'art. 82-decies della legge regionale n. 40/2005 
 
  1. Dopo il comma 9 dell'art. 82-decies  della  legge  regionale  n.
40/2005 e' inserito il seguente: «9-bis. La valutazione del direttore
dell'ARS  e'  effettuata   dalla   giunta   regionale   su   proposta
dell'Organismo indipendente di valutazione.». 
  2. Dopo la lettera b) del comma 10 dell'art. 82-decies della  legge
regionale  40/2005  e'  aggiunta  la  seguente:  «b-bis)  valutazione
negativa, effettuata ai sensi del  comma  9  bis,  sul  conseguimento
degli obiettivi definiti dal piano della qualita'  della  prestazione
organizzativa, di cui all'art. 82-undecies 1;». 
  3. Dopo la lettera b-bis) del comma 10  dell'art.  82-decies  della
legge regionale n. 40/2005 e' aggiunta la seguente:  «b-ter)  mancata
adozione del bilancio di  previsione  o  del  bilancio  di  esercizio
oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai  termini
previsti  all'art.  82-septies  decies,  commi  2  e  7,  per   cause
imputabili alla responsabilita' dello stesso direttore.».