Art. 19 Nomina e rapporto di lavoro del direttore. Modifiche all'art. 82-decies della legge regionale n. 40/2005 1. Dopo il comma 9 dell'art. 82-decies della legge regionale n. 40/2005 e' inserito il seguente: «9-bis. La valutazione del direttore dell'ARS e' effettuata dalla giunta regionale su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione.». 2. Dopo la lettera b) del comma 10 dell'art. 82-decies della legge regionale 40/2005 e' aggiunta la seguente: «b-bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 9 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualita' della prestazione organizzativa, di cui all'art. 82-undecies 1;». 3. Dopo la lettera b-bis) del comma 10 dell'art. 82-decies della legge regionale n. 40/2005 e' aggiunta la seguente: «b-ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all'art. 82-septies decies, commi 2 e 7, per cause imputabili alla responsabilita' dello stesso direttore.».