Art. 2 
 
                             Direttore. 
        Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 59/1996 
 
  1. Dopo il comma 10 dell'art. 9 della legge regionale n. 59/1996 e'
inserito  il  seguente:  «10-bis.  La   valutazione   del   direttore
dell'Istituto  e'  effettuata  dalla  giunta  regionale  su  proposta
dell'Organismo indipendente di valutazione.». 
  2. Dopo la  lettera  b)  del  comma  11  dell'art.  9  della  legge
regionale n. 59/1996 e' aggiunta  la  seguente:  «b-bis)  valutazione
negativa, effettuata ai sensi del  comma  10-bis,  sul  conseguimento
degli obiettivi definiti dal piano della qualita'  della  prestazione
organizzativa, di cui all'art. 15-bis.». 
  3. Dopo la lettera b-bis) del comma  11  dell'art.  9  della  legge
regionale  n.  59/1996  e'  aggiunta  la  seguente:  «b-ter)  mancata
adozione del bilancio di  previsione  o  del  bilancio  di  esercizio
oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai  termini
previsti all'art.  19,  commi  3  e  4,  per  cause  imputabili  alla
responsabilita' dello stesso direttore.».