Art. 2 Direttore. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 59/1996 1. Dopo il comma 10 dell'art. 9 della legge regionale n. 59/1996 e' inserito il seguente: «10-bis. La valutazione del direttore dell'Istituto e' effettuata dalla giunta regionale su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione.». 2. Dopo la lettera b) del comma 11 dell'art. 9 della legge regionale n. 59/1996 e' aggiunta la seguente: «b-bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 10-bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualita' della prestazione organizzativa, di cui all'art. 15-bis.». 3. Dopo la lettera b-bis) del comma 11 dell'art. 9 della legge regionale n. 59/1996 e' aggiunta la seguente: «b-ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all'art. 19, commi 3 e 4, per cause imputabili alla responsabilita' dello stesso direttore.».