Art. 20 
 
                        Indirizzi regionali. 
                 Inserimento dell'art. 82- decies 1 
 
  1. Dopo l'art. 82- decies  della  legge  regionale  n.  40/2005  e'
inserito il seguente: «Art. 82-decies 1. Indirizzi regionali. - 1. La
giunta regionale, recepite le indicazioni  del  Consiglio  regionale,
entro il 31 ottobre di ogni  anno  approva  specifici  indirizzi  per
l'elaborazione  del  programma  di   attivita',   di   cui   all'art.
82-undecies, sulla base delle risorse disponibili.».