Art. 20 Indirizzi regionali. Inserimento dell'art. 82- decies 1 1. Dopo l'art. 82- decies della legge regionale n. 40/2005 e' inserito il seguente: «Art. 82-decies 1. Indirizzi regionali. - 1. La giunta regionale, recepite le indicazioni del Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno approva specifici indirizzi per l'elaborazione del programma di attivita', di cui all'art. 82-undecies, sulla base delle risorse disponibili.».