Art. 22 
 
Piano della qualita'  della  prestazione  organizzativa  e  relazione
  sulla qualita' della prestazione. Inserimento dell'art. 82-undecies
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  1. Dopo l'art. 82-undecies della  legge  regionale  n.  40/2005  e'
inserito il seguente: «Art. 82-undecies  1  -  Piano  della  qualita'
della prestazione organizzativa  e  relazione  sulla  qualita'  della
prestazione.  -  1.  Il  piano  della  qualita'   della   prestazione
organizzativa  dell'ARS   definisce   annualmente,   con   proiezione
triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui  si
basano la  misurazione,  la  valutazione  e  la  rendicontazione  dei
risultati organizzativi ed esplicita gli  obiettivi  individuali  del
direttore. Il piano della qualita'  della  prestazione  organizzativa
costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi  e  per
la  conseguente  misurazione  e  valutazione  della  qualita'   della
prestazione di tutto il personale dell'ARS. 
  2. Il piano di cui al comma  1  e'  predisposto  dal  direttore  in
coerenza con il programma di attivita' di cui all'art. 82-undecies ed
e' approvato dalla giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno  di
riferimento. 
  3. La giunta regionale, nell'ambito di apposite linee  guida  e  in
coerenza  con  quanto  previsto  dalla  legge  regionale  n.  1/2009,
definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei
monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi  previsti
nel piano di cui al comma 1. 
  4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione,
misurazione e valutazione, predispone una  relazione  sulla  qualita'
della  prestazione  che  evidenzia  i   risultati   organizzativi   e
individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione e' approvata
dalla giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.».