Art. 22 Piano della qualita' della prestazione organizzativa e relazione sulla qualita' della prestazione. Inserimento dell'art. 82-undecies 1 1. Dopo l'art. 82-undecies della legge regionale n. 40/2005 e' inserito il seguente: «Art. 82-undecies 1 - Piano della qualita' della prestazione organizzativa e relazione sulla qualita' della prestazione. - 1. Il piano della qualita' della prestazione organizzativa dell'ARS definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualita' della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualita' della prestazione di tutto il personale dell'ARS. 2. Il piano di cui al comma 1 e' predisposto dal direttore in coerenza con il programma di attivita' di cui all'art. 82-undecies ed e' approvato dalla giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. 3. La giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1. 4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualita' della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione e' approvata dalla giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.».