Art. 23 
 
                              Bilancio. 
Sostituzione  dell'art.  82-septies  decies  della  legge   regionale
                               40/2005 
 
  1. L'art. 82-septies decies della legge  regionale  n.  40/2005  e'
sostituito dal seguente: «Art. 82-septies decies  Bilancio.  -  1.  I
contenuti  del  bilancio  preventivo  economico  e  del  bilancio  di
esercizio sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, in
conformita' alla disciplina statale in materia di armonizzazione  dei
bilanci pubblici. 
  2. Il bilancio  preventivo  economico  e'  adottato  dal  direttore
dell'ARS e trasmesso alla  giunta  regionale  entro  il  30  novembre
dell'anno precedente all'esercizio di  riferimento,  unitamente  alla
relazione  del  Collegio  dei  revisori.  In   assenza   di   rilievi
istruttori, entro quarantacinque giorni dal  ricevimento,  la  giunta
regionale trasmette la richiesta di parere  al  Consiglio  regionale,
che si  esprime  nei  quindici  giorni  successivi  al  parere  della
commissione consiliare competente. 
  3. In caso di rilievi istruttori,  la  competente  struttura  della
giunta  regionale  trasmette  all'ARS,   entro   venti   giorni   dal
ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione  integrativa
oppure di riadozione del bilancio stesso. L'ARS trasmette alla giunta
regionale,  entro  cinque  giorni,  la   documentazione   integrativa
richiesta oppure, entro  quindici  giorni,  il  bilancio  riadottato.
Entro venti giorni dal ricevimento della  documentazione  di  cui  al
periodo precedente, la giunta regionale  trasmette  la  richiesta  di
parere sul bilancio  al  Consiglio  regionale,  che  si  esprime  nei
quindici giorni successivi al parere della commissione. 
  4. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la
giunta regionale approva il bilancio. 
  5. Ai fini del comma 2, al bilancio trasmesso alla giunta regionale
e' allegato il programma di attivita'. 
  6. Il bilancio di esercizio e' adottato e trasmesso  dal  direttore
dell'ARS  alla  giunta  regionale  entro  il  30   aprile   dell'anno
successivo a quello cui si riferisce. La  giunta  regionale  effettua
l'istruttoria e propone il bilancio al Consiglio  regionale,  secondo
le modalita' e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio
regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni  dal
ricevimento.».