Art. 24 
 
                             Attivita'. 
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 28/2008 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 4  della  legge  regionale  21  maggio
2008,  n.  28  (Acquisizione  della  partecipazione  azionaria  nella
societa' Sviluppo Italia Toscana - S.c.p.a.  e  trasformazione  nella
societa' Sviluppo Toscana - S.p.a.), e' inserito il seguente: «1-bis.
Il bilancio economico di previsione  e'  redatto  dall'amministratore
unico  e  trasmesso  alla  Giunta  regionale  entro  il  30  novembre
dell'anno precedente all'esercizio di  riferimento,  unitamente  alla
relazione del collegio sindacale.».