Art. 24 Attivita'. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 28/2008 1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella societa' Sviluppo Italia Toscana - S.c.p.a. e trasformazione nella societa' Sviluppo Toscana - S.p.a.), e' inserito il seguente: «1-bis. Il bilancio economico di previsione e' redatto dall'amministratore unico e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del collegio sindacale.».