Art. 27 
 
                 Attivita' istituzionali dell'ARPAT. 
        Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 30/2009 
 
  1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 5  della  legge  regionale  n.
30/2009 le parole:  «delle  province,  dei  comuni,  delle  comunita'
montane» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni, delle unioni di
comuni».