Art. 27 Attivita' istituzionali dell'ARPAT. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 30/2009 1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 30/2009 le parole: «delle province, dei comuni, delle comunita' montane» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni, delle unioni di comuni».