Art. 30 Indirizzi regionali. Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale 30/2009. 1. L'art. 15 della legge regionale 30/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 15. Indirizzi regionali. - 1. La giunta regionale approva entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili, appositi indirizzi che individuano in particolare: a) le risorse finanziarie rese disponibili dagli enti di cui agli articoli 5 e 10 per lo svolgimento delle attivita' istituzionali non obbligatorie; b) gli indirizzi per l'elaborazione del piano delle attivita' di cui all'art. 16; c) i criteri per l'integrazione tra ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 10. 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), gli enti di cui agli articoli 5 e 10 inviano alla giunta regionale, entro il 30 settembre, le richieste di attivita' istituzionali non obbligatorie.".