Art. 30 
 
Indirizzi regionali. Sostituzione dell'art. 15 della legge  regionale
                              30/2009. 
 
  1. L'art. 15  della  legge  regionale  30/2009  e'  sostituito  dal
seguente: «Art. 15. Indirizzi regionali. -  1.  La  giunta  regionale
approva entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla  base  delle  risorse
disponibili, appositi indirizzi che individuano in particolare: 
    a) le risorse finanziarie rese disponibili dagli enti di cui agli
articoli 5 e 10 per lo svolgimento delle attivita' istituzionali  non
obbligatorie; 
    b) gli indirizzi per l'elaborazione del piano delle attivita'  di
cui all'art. 16; 
    c) i criteri per l'integrazione tra  ARPAT  e  le  strutture  del
servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 10. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a),  gli  enti  di  cui  agli
articoli 5 e 10 inviano alla giunta regionale, entro il 30 settembre,
le richieste di attivita' istituzionali non obbligatorie.".