Art. 31 Piano delle attivita' dell'ARPAT. Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2009. 1. L'art. 16 della legge regionale n. 30/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 - Piano delle attivita' dell'ARPAT. - 1. Il piano annuale con proiezione triennale delle attivita' definisce, sulla base della carta di cui all'art. 13 e nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'art. 15, le attivita' istituzionali che l'ARPAT e' tenuta a svolgere nell'anno di riferimento, nonche' le linee di intervento relative al biennio successivo. 2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il direttore generale dell'ARPAT elabora e trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano delle attivita' e il bilancio preventivo economico. 3. Entro i termini previsti per l'invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico, di cui all'art. 31, commi 2 e 3, la Giunta regionale provvede all'approvazione del piano di cui al comma 1, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui all'art. 15 e lo trasmette al Consiglio regionale. 4. La Giunta regionale prescrive al direttore generale dell'ARPAT la modifica del piano delle attivita' nel caso in cui cio' si renda necessario al fine di garantire l'allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell'art. 31, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale. 5. Nel corso dell'anno di riferimento il piano delle attivita' puo' essere integrato sulla base delle richieste degli enti di cui agli articoli 5 e 10 e delle risorse dagli stessi rese disponibili. A tal fine il direttore generale dell'ARPAT elabora e trasmette alla Giunta regionale la proposta di modifica del piano. 6. La modifica al piano di cui al comma 4 puo' prevedere ulteriori attivita', nell'ambito di quelle indicate dalla carta di cui all'art. 13, a condizione che non interferiscano con il pieno e corretto svolgimento delle attivita' gia' programmate. 7. Il direttore generale dell'ARPAT presenta alla Giunta regionale una relazione sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni previste nel piano stesso.».