Art. 31 
 
                  Piano delle attivita' dell'ARPAT. 
 
  Sostituzione dell'art. 16 della  legge  regionale  n.  30/2009.  1.
L'art.  16  della  legge  regionale  n.  30/2009  e'  sostituito  dal
seguente: «Art. 16 - 
  Piano delle  attivita'  dell'ARPAT.  -  1.  Il  piano  annuale  con
proiezione triennale delle  attivita'  definisce,  sulla  base  della
carta di cui all'art. 13 e nel rispetto degli indirizzi regionali  di
cui all'art. 15, le attivita' istituzionali che l'ARPAT e'  tenuta  a
svolgere nell'anno di riferimento, nonche'  le  linee  di  intervento
relative al biennio successivo. 
  2. Entro il  30  novembre  di  ogni  anno,  il  direttore  generale
dell'ARPAT elabora e trasmette alla Giunta regionale la  proposta  di
piano delle attivita' e il bilancio preventivo economico. 
  3. Entro i termini previsti per l'invio della richiesta  di  parere
al Consiglio regionale sul  bilancio  preventivo  economico,  di  cui
all'art.  31,  commi  2   e   3,   la   Giunta   regionale   provvede
all'approvazione del piano di cui al comma  1,  previa  verifica  del
rispetto degli indirizzi regionali di cui all'art. 15 e lo  trasmette
al Consiglio regionale. 
  4. La Giunta regionale prescrive al direttore  generale  dell'ARPAT
la modifica del piano delle attivita' nel caso in cui cio'  si  renda
necessario al  fine  di  garantire  l'allineamento  dello  stesso  al
bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell'art. 31,  comma
4, a seguito del parere del Consiglio regionale. 
  5. Nel corso dell'anno di riferimento il piano delle attivita' puo'
essere integrato sulla base delle richieste degli enti  di  cui  agli
articoli 5 e 10 e delle risorse dagli stessi rese disponibili. A  tal
fine il direttore generale dell'ARPAT elabora e trasmette alla Giunta
regionale la proposta di modifica del piano. 
  6. La modifica al piano di cui al comma 4 puo' prevedere  ulteriori
attivita', nell'ambito di quelle indicate dalla carta di cui all'art.
13, a condizione che non  interferiscano  con  il  pieno  e  corretto
svolgimento delle attivita' gia' programmate. 
  7. Il direttore generale dell'ARPAT presenta alla Giunta  regionale
una relazione  sull'avanzamento  del  piano  secondo  le  indicazioni
previste nel piano stesso.».