Art. 32 Piano della qualita' della prestazione organizzativa e relazione sulla qualita' della prestazione. Inserimento dell'art. 16-bis nella legge regionale 30/2009 1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 30/2009 e' inserito il seguente: «Art. 16-bis - Piano della qualita' della prestazione organizzativa e relazione sulla qualita' della prestazione. - 1. Il piano della qualita' della prestazione organizzativa dell'ARPAT definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore generale. Il piano della qualita' della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualita' della prestazione di tutto il personale dell'ARPAT. 2. Il piano di cui al comma 1 e' predisposto dal direttore generale in coerenza con il piano di attivita' di cui all'art. 16 ed e' approvato dalla giunta rgionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. 3. La giunta rgionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1. 4. Il direttore generale, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualita' della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione e' approvata dalla giunta rgionale entro il 30 aprile di ogni anno.».