Art. 32 
 
Piano della qualita'  della  prestazione  organizzativa  e  relazione
  sulla qualita'  della  prestazione.  Inserimento  dell'art.  16-bis
  nella legge regionale 30/2009 
 
  1. Dopo l'art. 16 della legge  regionale  30/2009  e'  inserito  il
seguente: «Art. 16-bis  -  Piano  della  qualita'  della  prestazione
organizzativa e relazione sulla qualita' della prestazione. -  1.  Il
piano  della  qualita'  della  prestazione  organizzativa  dell'ARPAT
definisce annualmente, con proiezione triennale, gli  obiettivi,  gli
indicatori e i valori attesi su cui  si  basano  la  misurazione,  la
valutazione e  la  rendicontazione  dei  risultati  organizzativi  ed
esplicita gli obiettivi individuali del direttore generale. Il  piano
della  qualita'  della  prestazione  organizzativa   costituisce   il
riferimento per la definizione degli obiettivi e per  la  conseguente
misurazione e valutazione della qualita' della prestazione  di  tutto
il personale dell'ARPAT. 
  2. Il piano di cui al comma 1 e' predisposto dal direttore generale
in coerenza con il piano di  attivita'  di  cui  all'art.  16  ed  e'
approvato dalla giunta rgionale entro  il  31  gennaio  dell'anno  di
riferimento. 
  3. La giunta rgionale, nell'ambito di apposite  linee  guida  e  in
coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n.
1 (Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e  ordinamento  del
personale),  definisce  la  cadenza  periodica  e  le  procedure  per
l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli
obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1. 
  4. Il  direttore  generale,  a  conclusione  dell'intero  ciclo  di
programmazione, misurazione e valutazione, predispone  una  relazione
sulla  qualita'  della  prestazione   che   evidenzia   i   risultati
organizzativi  e  individuali  raggiunti  nell'anno  precedente.   La
relazione e' approvata dalla giunta rgionale entro il  30  aprile  di
ogni anno.».