Art. 33 
 
Direttore generale. Modifiche all'art. 22 della  legge  regionale  n.
                               30/2009 
 
  1. Dopo il comma 8 dell'art. 22 della legge regionale n. 30/2009 e'
aggiunto il seguente: «8-bis. La valutazione del  direttore  generale
dell'ARPAT  e'  effettuata  dalla  giunta   regionale   su   proposta
dell'Organismo indipendente di valutazione.».