Art. 33 Direttore generale. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 30/2009 1. Dopo il comma 8 dell'art. 22 della legge regionale n. 30/2009 e' aggiunto il seguente: «8-bis. La valutazione del direttore generale dell'ARPAT e' effettuata dalla giunta regionale su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione.».