Art. 36 
 
Bilancio,  attivita'  contrattuale  e  di  gestione  del  patrimonio.
  Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale 30/2009 
 
  1. L'art. 31 della legge regionale n.  30/2009  e'  sostituito  dal
seguente: «Art. 31. - Bilancio, attivita' contrattuale e di  gestione
del patrimonio. -. 1. I contenuti del bilancio preventivo economico e
del bilancio di esercizio  sono  stabiliti  con  deliberazione  della
Giunta regionale, in conformita' alla disciplina statale  in  materia
di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
  2. Il bilancio  preventivo  economico  e'  adottato  dal  direttore
dell'ARPAT e trasmesso alla Giunta regionale  entro  il  30  novembre
dell'anno precedente all'esercizio di  riferimento,  unitamente  alla
relazione del Collegio dei  revisori.  Al  bilancio  e'  allegata  la
relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra il  piano  delle
attivita'  e  le  previsioni  economiche.  In  assenza   di   rilievi
istruttori, entro quarantacinque giorni dal  ricevimento,  la  Giunta
regionale trasmette la richiesta di parere  al  Consiglio  regionale,
che si  esprime  nei  quindici  giorni  successivi  al  parere  della
commissione consiliare competente. 
  3. In caso di rilievi istruttori,  la  competente  struttura  della
Giunta  regionale  trasmette  all'ARPAT,  entro  venti   giorni   dal
ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione  integrativa
oppure di riadozione del  bilancio  stesso.  L'ARPAT  trasmette  alla
Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione  integrativa
richiesta oppure, entro  quindici  giorni,  il  bilancio  riadottato.
Entro venti giorni dal ricevimento della  documentazione  di  cui  al
periodo precedente, la Giunta regionale  trasmette  la  richiesta  di
parere sul bilancio  al  Consiglio  regionale,  che  si  esprime  nei
quindici giorni successivi al parere della commissione. 
  4. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la
Giunta regionale approva il bilancio. 
  5. Il bilancio di esercizio e' adottato e trasmesso  dal  direttore
generale  alla  Giunta  regionale  entro  il  30   aprile   dell'anno
successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla  relazione  del
Collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua  l'istruttoria  e
propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalita' e  i
tempi istruttori di cui ai  commi  2  e  3.  Il  Consiglio  regionale
approva  il  bilancio  di  esercizio  entro   sessanta   giorni   dal
ricevimento. Il bilancio di esercizio e' corredato da  una  relazione
del direttore generale sui  risultati  conseguiti  che  evidenzia  in
particolare i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali  e  le
attivita' poste in essere. 
  6. All'attivita' contrattuale, di gestione del  patrimonio  e  alla
contabilita' dell'ARPAT si applicano, in quanto compatibili, le norme
in vigore per le aziende sanitarie. 
  7. La  Giunta  regionale  puo'  attivare  specifiche  modalita'  di
verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali.».