Art. 38 
 
       Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio. 
      Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 39/2009. 
 
  1. L'art. 14  della  legge  regionale  39/2009  e'  sostituito  dal
seguente: «Art. 14.  Bilancio  preventivo  economico  e  bilancio  di
esercizio. - 1. I contenuti del bilancio preventivo economico  e  del
bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione  della  giunta
regionale, in conformita'  alla  disciplina  statale  in  materia  di
armonizzazione dei bilanci pubblici. 
  2. Il bilancio preventivo economico e' adottato dall'assemblea  dei
soci e trasmesso alla giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno
precedente all'esercizio di riferimento,  unitamente  alla  relazione
del collegio dei revisori. In assenza di  rilievi  istruttori,  entro
quarantacinque giorni dal ricevimento, la giunta regionale  trasmette
la richiesta di parere al Consiglio regionale,  che  si  esprime  nei
quindici giorni successivi al  parere  della  commissione  consiliare
competente. 
  3. In caso di rilievi istruttori,  la  competente  struttura  della
giunta regionale trasmette  al  consorzio,  entro  venti  giorni  dal
ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione  integrativa
oppure di riadozione del bilancio stesso. Il consorzio trasmette alla
giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione  integrativa
richiesta oppure, entro  quindici  giorni,  il  bilancio  riadottato.
Entro venti giorni dal ricevimento della  documentazione  di  cui  al
periodo precedente, la giunta regionale  trasmette  la  richiesta  di
parere sul bilancio  al  Consiglio  regionale,  che  si  esprime  nei
quindici giorni successivi al parere della commissione. 
  4. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la
giunta regionale approva il bilancio. 
  5. Il bilancio di esercizio e' adottato e trasmesso  dall'assemblea
dei  soci  alla  giunta  regionale  entro  il  30  aprile   dell'anno
successivo a quello di riferimento,  corredato  dalla  relazione  del
collegio dei revisori. La giunta regionale effettua  l'istruttoria  e
propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalita' e  i
tempi istruttori di cui ai  commi  2  e  3.  Il  Consiglio  regionale
approva  il  bilancio  di  esercizio  entro   sessanta   giorni   dal
ricevimento. 
  6. Il bilancio preventivo economico e' corredato da  una  relazione
dell'amministratore unico che  evidenzia  i  rapporti  tra  il  piano
annuale delle attivita' e le previsioni economiche. 
  7.  Il  bilancio  di  esercizio  e'  corredato  da  una   relazione
dell'amministratore unico che evidenzia i  rapporti  tra  gli  eventi
economici e patrimoniali e le attivita' poste in essere. 
  8. L'eventuale risultato positivo di  esercizio  e'  accantonato  a
riserva; almeno il 20 per cento dell'accanto na mento  a  riserva  e'
reso indisponibile per ripianare  eventuali  perdite  nei  successivi
esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva puo' essere
destinata ad  investimenti  o  ad  iniziative  straordinarie  per  il
funzionamento del consorzio previa autorizzazione dell'assemblea  dei
soci.".