Art. 38 Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio. Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 39/2009. 1. L'art. 14 della legge regionale 39/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 14. Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio. - 1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, in conformita' alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 2. Il bilancio preventivo economico e' adottato dall'assemblea dei soci e trasmesso alla giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente. 3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della giunta regionale trasmette al consorzio, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. Il consorzio trasmette alla giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione. 4. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la giunta regionale approva il bilancio. 5. Il bilancio di esercizio e' adottato e trasmesso dall'assemblea dei soci alla giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La giunta regionale effettua l'istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalita' e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento. 6. Il bilancio preventivo economico e' corredato da una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle attivita' e le previsioni economiche. 7. Il bilancio di esercizio e' corredato da una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attivita' poste in essere. 8. L'eventuale risultato positivo di esercizio e' accantonato a riserva; almeno il 20 per cento dell'accanto na mento a riserva e' reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva puo' essere destinata ad investimenti o ad iniziative straordinarie per il funzionamento del consorzio previa autorizzazione dell'assemblea dei soci.".