Art. 39 Indirizzi all'attivita'. Modifiche all'art. 16 della legge regionale 39/2009. 1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 39/2009 le parole: «Entro il 30 settembre di ogni anno, la giunta regionale, con apposita deliberazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre di ogni anno, la giunta regionale, con apposita deliberazione, sulla base delle risorse disponibili,».