Art. 39 
 
Indirizzi all'attivita'. Modifiche all'art. 16 della legge  regionale
                              39/2009. 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 39/2009 le parole:
«Entro il 30  settembre  di  ogni  anno,  la  giunta  regionale,  con
apposita deliberazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31
ottobre  di  ogni   anno,   la   giunta   regionale,   con   apposita
deliberazione, sulla base delle risorse disponibili,».