Art. 43 Segretario generale dell'Autorita'. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 23/2012 1. Al comma 5-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 23/2012 le parole: «La valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualita' della prestazione organizzativa puo' comportare la risoluzione anticipata del contratto del segretario generale.» sono soppresse.