Art. 43 
 
Segretario generale dell'Autorita'. Modifiche all'art. 7 della  legge
                        regionale n. 23/2012 
 
  1. Al comma 5-bis dell'art. 7 della legge regionale n.  23/2012  le
parole: «La valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi di
cui al piano della  qualita'  della  prestazione  organizzativa  puo'
comportare la risoluzione anticipata  del  contratto  del  segretario
generale.» sono soppresse.