Art. 44 
 
          Cessazione dall'incarico di segretario generale. 
        Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 23/2012 
 
  1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n.
23/2012 la parola: «annuale» e' soppressa. 
  2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale
n. 23/2012 e' aggiunta la  seguente:  «c-bis)  valutazione  negativa,
effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, sul conseguimento degli
obiettivi  definiti  dal  piano  della  qualita'  della   prestazione
organizzativa, di cui all'art. 20 bis;». 
  3. Dopo la lettera c-bis) del  comma  1  dell'art.  8  della  legge
regionale  n.  23/2012  e'  aggiunta  la  seguente:  «c-ter)  mancata
predisposizione  del  bilancio  di  previsione  o  del  bilancio   di
esercizio oppure predisposizione degli  stessi  oltre  trenta  giorni
rispetto ai termini previsti all'art. 18, commi  2  e  6,  per  cause
imputabili alla responsabilita' dello stesso segretario generale.».