Art. 44 Cessazione dall'incarico di segretario generale. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 23/2012 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 23/2012 la parola: «annuale» e' soppressa. 2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 23/2012 e' aggiunta la seguente: «c-bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualita' della prestazione organizzativa, di cui all'art. 20 bis;». 3. Dopo la lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 23/2012 e' aggiunta la seguente: «c-ter) mancata predisposizione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure predisposizione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all'art. 18, commi 2 e 6, per cause imputabili alla responsabilita' dello stesso segretario generale.».