Art. 47 Direttive regionali. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 23/2012 1. L'alinea del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2012 e' sostituito dal seguente: «Nel rispetto degli atti di programmazione regionale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, previo parere della commissione consiliare competente, la giunta regionale approva le direttive individuando in particolare:». 2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2012 la parola: «annuale» e' soppressa.