Art. 47 
 
Direttive regionali. Modifiche all'art. 13 della legge  regionale  n.
                               23/2012 
 
  1. L'alinea del comma 1  dell'art.  13  della  legge  regionale  n.
23/2012 e' sostituito dal  seguente:  «Nel  rispetto  degli  atti  di
programmazione regionale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente  a
quello di riferimento, previo  parere  della  commissione  consiliare
competente, la giunta regionale approva le direttive individuando  in
particolare:». 
  2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 13 della  legge  regionale
n. 23/2012 la parola: «annuale» e' soppressa.