Art. 48 
 
Piano delle attivita'. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n.
                               23/2012 
 
  1. Nella rubrica dell'art. 14 della legge regionale n.  23/2012  la
parola: «annuale» e' soppressa. 
  2. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2012 dopo le
parole: «piano annuale» sono inserite le  seguenti:  «con  proiezione
triennale». 
  3. Al comma 2 dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  23/2012  la
parola: «annuale» e' soppressa. 
  4. Il comma 3 dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  23/2012  e'
sostituito dal seguente: «3. Entro il 30 novembre di  ogni  anno,  la
proposta del  piano  delle  attivita'  viene  trasmessa  alla  giunta
regionale  unitamente  al  bilancio  preventivo  economico,  di   cui
all'art. 18.». 
  5. Al comma 4 dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  23/2012  le
parole: «Entro il 31 dicembre di ogni  anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Entro i termini previsti per l'invio  della  richiesta  di
parere al Consiglio regionale sul bilancio  preventivo  economico  di
cui all'art. 18, commi 2 e 3,». 
  6. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2012 e'
inserito il  seguente:  «4-bis.  La  giunta  regionale  prescrive  al
segretario generale la modifica del piano delle attivita' nel caso in
cui cio' si renda necessario  al  fine  di  garantire  l'allineamento
dello stesso al bilancio  preventivo  economico  approvato  ai  sensi
dell'art. 18, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale.