Art. 48 Piano delle attivita'. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 23/2012 1. Nella rubrica dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2012 la parola: «annuale» e' soppressa. 2. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2012 dopo le parole: «piano annuale» sono inserite le seguenti: «con proiezione triennale». 3. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2012 la parola: «annuale» e' soppressa. 4. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2012 e' sostituito dal seguente: «3. Entro il 30 novembre di ogni anno, la proposta del piano delle attivita' viene trasmessa alla giunta regionale unitamente al bilancio preventivo economico, di cui all'art. 18.». 5. Al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2012 le parole: «Entro il 31 dicembre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i termini previsti per l'invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all'art. 18, commi 2 e 3,». 6. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2012 e' inserito il seguente: «4-bis. La giunta regionale prescrive al segretario generale la modifica del piano delle attivita' nel caso in cui cio' si renda necessario al fine di garantire l'allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell'art. 18, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale.