Art. 50 
 
Bilancio. Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 23/2012 
 
  1. L'art. 18 della legge regionale n.  23/2012  e'  sostituito  dal
seguente: «Art.  18  -  Bilancio.  -  1.  I  contenuti  del  bilancio
preventivo economico e del bilancio di esercizio sono  stabiliti  con
deliberazione della giunat regionale, in conformita' alla  disciplina
statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
  2. Il bilancio preventivo economico  e'  trasmesso  dal  segretario
generale  alla  giunat  regionale  entro  il  30  novembre  dell'anno
precedente all'esercizio di riferimento,  unitamente  ai  pareri  dei
comitati portuali di cui all'art. 6,  comma  2,  alla  relazione  del
collegio dei revisori dei conti e alla relazione volta ad evidenziare
i rapporti fra il piano delle attivita' e le  previsioni  economiche.
In assenza di rilievi istruttori,  entro  quarantacinque  giorni  dal
ricevimento, la giunat regionale trasmette la richiesta di parere  al
Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al
parere della commissione consiliare competente. 
  3. In caso di rilievi istruttori,  la  competente  struttura  della
giunat regionale trasmette  all'Autorita',  entro  venti  giorni  dal
ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione  integrativa
oppure di riadozione del bilancio stesso. L'Autorita' trasmette  alla
giunat regionale, entro cinque giorni, la documentazione  integrativa
richiesta oppure, entro  quindici  giorni,  il  bilancio  riadottato.
Entro venti giorni dal ricevimento della  documentazione  di  cui  al
periodo precedente, la giunat regionale  trasmette  la  richiesta  di
parere sul bilancio  al  Consiglio  regionale,  che  si  esprime  nei
quindici giorni successivi al parere della commissione. 
  4. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la
giunat regionale approva il bilancio. 
  5. Il bilancio di esercizio e' trasmesso  dal  segretario  generale
alla giunat regionale entro  il  30  aprile  dell'anno  successivo  a
quello a cui si riferisce, unitamente ai pareri dei comitati portuali
di cui all'art. 6, comma 2 e alla relazione del collegio dei revisori
dei conti. Il bilancio e' corredato da una relazione  del  segretario
generale sui risultati conseguiti, che evidenzia, in  particolare,  i
rapporti fra gli eventi economici e patrimoniali e le attivita' poste
in essere. 
  6. La giunat  regionale  effettua  l'istruttoria  del  bilancio  di
esercizio e lo propone al Consiglio regionale, secondo le modalita' e
i tempi istruttori di cui ai commi 2  e  3.  Il  Consiglio  regionale
approva  il  bilancio  di  esercizio  entro   sessanta   giorni   dal
ricevimento. 
  7. La  giunat  regionale  puo'  attivare  specifiche  modalita'  di
verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali.».