Art. 50 Bilancio. Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 23/2012 1. L'art. 18 della legge regionale n. 23/2012 e' sostituito dal seguente: «Art. 18 - Bilancio. - 1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della giunat regionale, in conformita' alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 2. Il bilancio preventivo economico e' trasmesso dal segretario generale alla giunat regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente ai pareri dei comitati portuali di cui all'art. 6, comma 2, alla relazione del collegio dei revisori dei conti e alla relazione volta ad evidenziare i rapporti fra il piano delle attivita' e le previsioni economiche. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la giunat regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente. 3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della giunat regionale trasmette all'Autorita', entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L'Autorita' trasmette alla giunat regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la giunat regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione. 4. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la giunat regionale approva il bilancio. 5. Il bilancio di esercizio e' trasmesso dal segretario generale alla giunat regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, unitamente ai pareri dei comitati portuali di cui all'art. 6, comma 2 e alla relazione del collegio dei revisori dei conti. Il bilancio e' corredato da una relazione del segretario generale sui risultati conseguiti, che evidenzia, in particolare, i rapporti fra gli eventi economici e patrimoniali e le attivita' poste in essere. 6. La giunat regionale effettua l'istruttoria del bilancio di esercizio e lo propone al Consiglio regionale, secondo le modalita' e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento. 7. La giunat regionale puo' attivare specifiche modalita' di verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali.».