Art. 51 
 
    Direttore. Modifiche all'art. 7 della legge regionale 80/2012 
 
  1. Dopo il comma 8 dell'art. 7 della legge  regionale  27  dicembre
2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale  agricola  di
Alberese in  ente  Terre  regionali  toscane.  Modifiche  alla  legge
regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004  e  alla  legge
regionale  n.  24/2000),  e'  inserito  il   seguente:   «8-bis.   La
valutazione  del  direttore  dell'Ente  e'  effettuata  dalla  Giunta
regionale su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione.». 
  2. Dopo la lettera b) del comma 9 dell'art. 7 della legge regionale
n. 80/2012 e' aggiunta la  seguente:  «b-bis)  valutazione  negativa,
effettuata  ai  sensi  del  comma  8-bis,  sul  conseguimento   degli
obiettivi  definiti  dal  piano  della  qualita'  della   prestazione
organizzativa, di cui all'art. 10 bis;». 
  3. Dopo la lettera b-bis) del  comma  9  dell'art.  7  della  legge
regionale  n.  80/2012  e'  aggiunta  la  seguente:  «b-ter)  mancata
adozione del bilancio di  previsione  o  del  bilancio  di  esercizio
oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai  termini
previsti all'art.  11,  commi  3  e  7,  per  cause  imputabili  alla
responsabilita' dello stesso direttore.».