Art. 51 Direttore. Modifiche all'art. 7 della legge regionale 80/2012 1. Dopo il comma 8 dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000), e' inserito il seguente: «8-bis. La valutazione del direttore dell'Ente e' effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione.». 2. Dopo la lettera b) del comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 80/2012 e' aggiunta la seguente: «b-bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 8-bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualita' della prestazione organizzativa, di cui all'art. 10 bis;». 3. Dopo la lettera b-bis) del comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 80/2012 e' aggiunta la seguente: «b-ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all'art. 11, commi 3 e 7, per cause imputabili alla responsabilita' dello stesso direttore.».