Art. 53 
 
Piano  delle  attivita'.  Sostituzione  dell'art.  10   della   legge
                        regionale n. 80/2012 
 
  1. L'art. 10  della  legge  regionale  80/2012  e'  sostituito  dal
seguente:  «Art.  10.  -  Piano  delle  attivita'.  -  1.  La  giunta
regionale, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali,
le  organizzazioni  professionali  agricole  e   cooperative   e   le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,  entro  il  31
ottobre  di  ogni  anno,  definisce,   sulla   base   delle   risorse
disponibili, nel rispetto degli atti di programmazione regionale,  le
direttive per la redazione della proposta del piano delle  attivita',
di cui al comma 2. 
  2. La proposta di piano annuale con proiezione triennale,  adottata
dal direttore, definisce gli indirizzi operativi di cui  all'art.  2,
comma 1, lettera c). 
  3. La proposta di piano di cui al comma 2, e' trasmessa alla giunta
regionale entro il 30 novembre di ogni anno. 
  4. Entro i termini previsti per l'invio della richiesta  di  parere
al Consiglio regionale  sul  bilancio  preventivo  economico  di  cui
all'art.  11,  commi  3   e   4,   la   giunta   regionale   provvede
all'approvazione del piano di cui al comma  2,  previa  verifica  del
rispetto delle direttive regionali di cui al comma 1 e  lo  trasmette
al Consiglio regionale. 
  5. La giunta regionale prescrive al direttore dell'Ente la modifica
del piano delle attivita' nel caso in cui cio' si renda necessario al
fine di garantire l'allineamento dello stesso al bilancio  preventivo
economico approvato ai sensi dell'art. 11, comma  5,  a  seguito  del
parere del Consiglio regionale. 
  6. Il  direttore  presenta  alla  giunta  regionale  una  relazione
sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano
stesso.".