Art. 53 Piano delle attivita'. Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 80/2012 1. L'art. 10 della legge regionale 80/2012 e' sostituito dal seguente: «Art. 10. - Piano delle attivita'. - 1. La giunta regionale, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali, le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce, sulla base delle risorse disponibili, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, le direttive per la redazione della proposta del piano delle attivita', di cui al comma 2. 2. La proposta di piano annuale con proiezione triennale, adottata dal direttore, definisce gli indirizzi operativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 3. La proposta di piano di cui al comma 2, e' trasmessa alla giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno. 4. Entro i termini previsti per l'invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all'art. 11, commi 3 e 4, la giunta regionale provvede all'approvazione del piano di cui al comma 2, previa verifica del rispetto delle direttive regionali di cui al comma 1 e lo trasmette al Consiglio regionale. 5. La giunta regionale prescrive al direttore dell'Ente la modifica del piano delle attivita' nel caso in cui cio' si renda necessario al fine di garantire l'allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell'art. 11, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale. 6. Il direttore presenta alla giunta regionale una relazione sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.".