Art. 54 
Piano della qualita'  della  prestazione  organizzativa  e  relazione
  sulla qualita'  della  prestazione.  Inserimento  dell'art.  10-bis
  nella legge regionale n.80/2012. 
  1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 80/212  e'  inserito  il
seguente:  «Art.  10-bis.Piano  della  qualita'   della   prestazione
organizzativa e relazione sulla qualita' della prestazione. -  1.  Il
piano  della  qualita'  della  prestazione  organizzativa   dell'Ente
definisce annualmente, con proiezione triennale, gli  obiettivi,  gli
indicatori e i valori attesi su cui  si  basano  la  misurazione,  la
valutazione e  la  rendicontazione  dei  risultati  organizzativi  ed
esplicita gli obiettivi individuali del  direttore.  Il  piano  della
qualita' della prestazione organizzativa costituisce  il  riferimento
per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e
valutazione della qualita' della prestazione di  tutto  il  personale
dell'Ente. 
  2. Il piano di cui al comma  1  e'  predisposto  dal  direttore  in
coerenza con il programma di attivita'  di  cui  all'art.  10  ed  e'
approvato dalla giunta regionale entro il  31  gennaio  dell'anno  di
riferimento. 
  3. La giunta regionale, nell'ambito di apposite linee  guida  e  in
coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 1/2009,  definisce
la  cadenza  periodica  e  le  procedure  per   l'effettuazione   dei
monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi  previsti
nel piano di cui al comma 1. 
  4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione,
misurazione e valutazione, predispone una  relazione  sulla  qualita'
della  prestazione  che  evidenzia  i   risultati   organizzativi   e
individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione e' approvata
dalla giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.».