Art. 55 
 
Bilancio. Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 80/2012 
 
  1. L'art. 11 della legge regionale n.  80/2012  e'  sostituito  dal
seguente: «Art. 11. Bilancio. -. 1. L'esercizio finanziario dell'Ente
inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 
  2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio  di
esercizio sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, in
conformita' alla disciplina statale in materia di armonizzazione  dei
bilanci pubblici. 
  3. Il bilancio  preventivo  economico  e'  adottato  dal  direttore
dell'Ente e trasmesso alla giunta  regionale  entro  il  30  novembre
dell'anno precedente all'esercizio di  riferimento,  unitamente  alla
relazione  del  Collegio  dei  revisori.  In   assenza   di   rilievi
istruttori, entro quarantacinque giorni dal  ricevimento,  la  giunta
regionale trasmette la richiesta di parere  al  Consiglio  regionale,
che si  esprime  nei  quindici  giorni  successivi  al  parere  della
commissione consiliare competente. 
  4. In caso di rilievi istruttori,  la  competente  struttura  della
giunta  regionale  trasmette  all'Ente,  entro   venti   giorni   dal
ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione  integrativa
oppure di riadozione  del  bilancio  stesso.  L'Ente  trasmette  alla
giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione  integrativa
richiesta oppure, entro  quindici  giorni,  il  bilancio  riadottato.
Entro venti giorni dal ricevimento della  documentazione  di  cui  al
periodo precedente, la giunta regionale  trasmette  la  richiesta  di
parere sul bilancio  al  Consiglio  regionale,  che  si  esprime  nei
quindici giorni successivi al parere della commissione. 
  5. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la
giunta regionale approva il bilancio. 
  6. Il bilancio di esercizio e' adottato e trasmesso  dal  direttore
alla giunta regionale entro  il  30  aprile  dell'anno  successivo  a
quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del  collegio  dei
revisori. La giunta regionale effettua  l'istruttoria  e  propone  il
bilancio al Consiglio regionale,  secondo  le  modalita'  e  i  tempi
istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale  approva  il
bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento. 
  7. Il bilancio di previsione e'  corredato  da  una  relazione  del
direttore che evidenzia tra l'altro i rapporti  tra  il  piano  delle
attivita' e le previsioni economiche. 
  8. Il bilancio di esercizio e' corredato dai bilanci delle societa'
dallo stesso Ente eventualmente partecipate e da  una  relazione  del
direttore che  evidenzia  i  rapporti  tra  gli  eventi  economici  e
patrimoniali e le attivita' poste in essere.».