Art. 55 Bilancio. Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 80/2012 1. L'art. 11 della legge regionale n. 80/2012 e' sostituito dal seguente: «Art. 11. Bilancio. -. 1. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, in conformita' alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 3. Il bilancio preventivo economico e' adottato dal direttore dell'Ente e trasmesso alla giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente. 4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della giunta regionale trasmette all'Ente, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L'Ente trasmette alla giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione. 5. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la giunta regionale approva il bilancio. 6. Il bilancio di esercizio e' adottato e trasmesso dal direttore alla giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. La giunta regionale effettua l'istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalita' e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento. 7. Il bilancio di previsione e' corredato da una relazione del direttore che evidenzia tra l'altro i rapporti tra il piano delle attivita' e le previsioni economiche. 8. Il bilancio di esercizio e' corredato dai bilanci delle societa' dallo stesso Ente eventualmente partecipate e da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attivita' poste in essere.».