Art. 56 
 
Contabilita' e bilancio dell'ente parco.  Sostituzione  dell'art.  35
                  della legge regionale n. 30/2015 
 
  1. L'art. 35 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme  per
la    conservazione    e    la    valorizzazione    del    patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n.
24/1994, alla  legge  regionale  n.  65/1997,  alla  legge  regionale
24/2000 ed alla  legge  regionale  n.  10/2010),  e'  sostituito  dal
seguente: «Art. 35.  Contabilita' e bilancio dell'ente  parco.  -  1.
Gli   enti   parco    adottano    un    sistema    di    contabilita'
economico-patrimoniale. 
  2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio  di
esercizio sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, in
conformita' alla disciplina statale in materia di armonizzazione  dei
bilanci pubblici. Al bilancio di esercizio e' allegato, ove  redatto,
il bilancio sociale e ambientale di cui all'art. 38. 
  3. Il bilancio  preventivo  economico  e'  adottato  dal  consiglio
direttivo e trasmesso, entro il 30 novembre  dell'anno  precedente  a
quello di riferimento, alla comunita' del parco per l'espressione del
parere e alla giunta regionale per  l'esame  istruttorio,  unitamente
alla relazione del collegio regionale unico dei revisori. 
  4. La giunta regionale acquisisce il  parere  della  comunita'  del
parco  e,  in  assenza  di  rilievi  istruttori,   trasmette,   entro
quarantacinque giorni dal ricevimento,  la  richiesta  di  parere  al
Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al
parere della commissione consiliare competente. 
  5. In caso di rilievi istruttori,  la  competente  struttura  della
giunta regionale trasmette all'ente parco,  entro  venti  giorni  dal
ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione  integrativa
oppure di riadozione del bilancio stesso. L'ente parco trasmette alla
giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione  integrativa
richiesta oppure, entro  quindici  giorni,  il  bilancio  riadottato.
Entro venti giorni dal ricevimento della  documentazione  di  cui  al
periodo precedente, la giunta regionale  trasmette  la  richiesta  di
parere sul bilancio  al  Consiglio  regionale,  che  si  esprime  nei
quindici giorni successivi al parere della commissione. 
  6. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la
giunta regionale approva il bilancio. 
  7. Il bilancio di esercizio e'  adottato  dal  consiglio  direttivo
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. 
  8. La giunta regionale, acquisito il  parere  della  comunita'  del
parco, trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale  per
l'approvazione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla  data  del
ricevimento del bilancio stesso. 
  9. In caso di mancata espressione dei pareri  di  competenza  della
comunita' delparco entro quarantacinque giorni  dal  ricevimento  dei
bilanci, la giunta regionale provvede comunque all'approvazione degli
atti di sua competenza, ai sensi dei commi 6 e 8. 
  10. Il consiglio direttivo approva, in coerenza con  le  norme  del
codice civile, il regolamento di contabilita' dell'ente parco.».