Art. 56 Contabilita' e bilancio dell'ente parco. Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale n. 30/2015 1. L'art. 35 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010), e' sostituito dal seguente: «Art. 35. Contabilita' e bilancio dell'ente parco. - 1. Gli enti parco adottano un sistema di contabilita' economico-patrimoniale. 2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, in conformita' alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Al bilancio di esercizio e' allegato, ove redatto, il bilancio sociale e ambientale di cui all'art. 38. 3. Il bilancio preventivo economico e' adottato dal consiglio direttivo e trasmesso, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla comunita' del parco per l'espressione del parere e alla giunta regionale per l'esame istruttorio, unitamente alla relazione del collegio regionale unico dei revisori. 4. La giunta regionale acquisisce il parere della comunita' del parco e, in assenza di rilievi istruttori, trasmette, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente. 5. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della giunta regionale trasmette all'ente parco, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L'ente parco trasmette alla giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione. 6. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la giunta regionale approva il bilancio. 7. Il bilancio di esercizio e' adottato dal consiglio direttivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. 8. La giunta regionale, acquisito il parere della comunita' del parco, trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale per l'approvazione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data del ricevimento del bilancio stesso. 9. In caso di mancata espressione dei pareri di competenza della comunita' delparco entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei bilanci, la giunta regionale provvede comunque all'approvazione degli atti di sua competenza, ai sensi dei commi 6 e 8. 10. Il consiglio direttivo approva, in coerenza con le norme del codice civile, il regolamento di contabilita' dell'ente parco.».