Art. 59 
 
Indirizzi  regionali.  Inserimento  dell'art.  6  bis   nella   legge
                        regionale n. 22/2016 
 
  1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 22/2016  e'  inserito  il
seguente:  «Art.  6-bis.  -  Indirizzi  regionali.  -  1.  La  giunta
regionale, entro il  31  ottobre  di  ogni  anno,  approva  specifici
indirizzi per l'elaborazione del programma operativo, di cui all'art.
7, sulla base delle risorse disponibili.».