Art. 59 Indirizzi regionali. Inserimento dell'art. 6 bis nella legge regionale n. 22/2016 1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 22/2016 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis. - Indirizzi regionali. - 1. La giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva specifici indirizzi per l'elaborazione del programma operativo, di cui all'art. 7, sulla base delle risorse disponibili.».