Art. 6 
 
                        Indirizzi regionali. 
    Inserimento dell'art. 14-bis nella legge regionale n. 59/1996 
 
  1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 59/1996 e'  inserito  il
seguente: «Art. 14-bis Indirizzi regionali. - 1. La giunta regionale,
recepite le indicazioni del Consiglio regionale, entro il 31  ottobre
di ogni anno, approva  specifici  indirizzi  per  l'elaborazione  del
programma di attivita', di cui all'art. 15, sulla base delle  risorse
disponibili.».