Art. 6 Indirizzi regionali. Inserimento dell'art. 14-bis nella legge regionale n. 59/1996 1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 59/1996 e' inserito il seguente: «Art. 14-bis Indirizzi regionali. - 1. La giunta regionale, recepite le indicazioni del Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva specifici indirizzi per l'elaborazione del programma di attivita', di cui all'art. 15, sulla base delle risorse disponibili.».