Art. 60 Programma operativo. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 22/2016 1. L'art. 7 della legge regionale 22/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 7. Programma operativo.-. 1. Il direttore dell'Agenzia, in attuazione degli indirizzi di cui all'art. 6 bis, adotta e trasmette alla giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, una proposta di programma operativo annuale con proiezione triennale delle attivita' di promozione turistica previste nel piano di cui all'art. 3, comma 2, lettera a). 2. Entro i termini previsti per l'invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all'art. 12, commi 3 e 4, la giunta regionale approva il programma operativo dell'Agenzia e lo trasmette al Consiglio regionale. 3. La giunta regionale prescrive al direttore dell'Agenzia la modifica del programma operativo nel caso in cui cio' si renda necessario al fine di garantire l'allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell'art. 12, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale.».