Art. 60 
 
Programma operativo. Sostituzione dell'art. 7 della  legge  regionale
                             n. 22/2016 
 
  1. L'art.  7  della  legge  regionale  22/2016  e'  sostituito  dal
seguente:  «Art.  7.   Programma   operativo.-.   1.   Il   direttore
dell'Agenzia, in attuazione degli indirizzi di cui  all'art.  6  bis,
adotta e trasmette  alla  giunta  regionale,  entro  il  30  novembre
dell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento,  una  proposta  di
programma operativo annuale con proiezione triennale delle  attivita'
di promozione turistica previste nel piano di cui all'art.  3,  comma
2, lettera a). 
  2. Entro i termini previsti per l'invio della richiesta  di  parere
al Consiglio regionale  sul  bilancio  preventivo  economico  di  cui
all'art. 12, commi 3 e 4, la giunta regionale  approva  il  programma
operativo dell'Agenzia e lo trasmette al Consiglio regionale. 
  3. La giunta  regionale  prescrive  al  direttore  dell'Agenzia  la
modifica del programma operativo  nel  caso  in  cui  cio'  si  renda
necessario al  fine  di  garantire  l'allineamento  dello  stesso  al
bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell'art. 12,  comma
5, a seguito del parere del Consiglio regionale.».