Art. 62 
 
Bilancio. Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 22/2016 
 
  1. L'art. 12  della  legge  regionale  22/2016  e'  sostituito  dal
seguente:  «Art.  12.  Bilancio.  -.   1.   L'esercizio   finanziario
dell'Agenzia inizia il 1°  gennaio  e  termina  il  31  dicembre  del
medesimo anno. 
  2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio  di
esercizio sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, in
conformita' alla disciplina statale in materia di armonizzazione  dei
bilanci pubblici. 
  3. Il bilancio  preventivo  economico  e'  adottato  dal  direttore
dell'Agenzia e trasmesso alla giunta regionale entro il  30  novembre
dell'anno precedente all'esercizio di  riferimento,  unitamente  alla
relazione  del  Collegio  dei  revisori.  In   assenza   di   rilievi
istruttori, entro quarantacinque giorni dal  ricevimento,  la  giunta
regionale trasmette la richiesta di parere  al  Consiglio  regionale,
che si  esprime  nei  quindici  giorni  successivi  al  parere  della
commissione consiliare competente. 
  4. In caso di rilievi istruttori,  la  competente  struttura  della
giunta  regionale  trasmette  all'Agenzia,  entro  venti  giorni  dal
ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione  integrativa
oppure di riadozione del bilancio stesso.  L'Agenzia  trasmette  alla
giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione  integrativa
richiesta oppure, entro  quindici  giorni,  il  bilancio  riadottato.
Entro venti giorni dal ricevimento della  documentazione  di  cui  al
periodo precedente, la giunta regionale  trasmette  la  richiesta  di
parere sul bilancio  al  Consiglio  regionale,  che  si  esprime  nei
quindici giorni successivi al parere della commissione. 
  5. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la
giunta regionale approva il bilancio. 
  6. Il bilancio di esercizio e' adottato e trasmesso  dal  Direttore
dell'Agenzia alla giunta  regionale  entro  il  30  aprile  dell'anno
successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla  relazione  del
Collegio dei revisori. La giunta regionale effettua  l'istruttoria  e
propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalita' e  i
tempi istruttori di cui ai  commi  3  e  4.  Il  Consiglio  regionale
approva  il  bilancio  di  esercizio  entro   sessanta   giorni   dal
ricevimento.».