Art. 7 
 
                       Programma di attivita'. 
       Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 59/1996 
 
  1. La rubrica dell'art. 15 della  legge  regionale  n.  59/1996  e'
sostituita dalla seguente: «Programma di attivita'.». 
  2. Prima del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n.  59/1996
e' inserito il seguente: «01.  L'attivita'  dell'Istituto  si  svolge
sulla base di un  programma annuale con proiezione triennale.». 
  3. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 15 della  legge  regionale  n.
59/1996 le parole:  «Il  programma  pluriennale  di  attivita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «La proiezione triennale del programma». 
  4. Il comma 3 dell'art. 15 della  legge  regionale  n.  59/1996  e'
abrogato. 
  5. Il comma 3-bis dell'art. 15 della legge regionale n. 59/1996  e'
sostituito  dal  seguente:  «3-bis.  Il  programma  di  attivita'  e'
approvato dalla giunta regionale, acquisito il parere  del  Consiglio
regionale, che viene reso nell'ambito della procedura di cui all'art.
19, commi da 3 a 3-quater.».