Art. 7 Programma di attivita'. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 59/1996 1. La rubrica dell'art. 15 della legge regionale n. 59/1996 e' sostituita dalla seguente: «Programma di attivita'.». 2. Prima del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 59/1996 e' inserito il seguente: «01. L'attivita' dell'Istituto si svolge sulla base di un programma annuale con proiezione triennale.». 3. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 59/1996 le parole: «Il programma pluriennale di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «La proiezione triennale del programma». 4. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 59/1996 e' abrogato. 5. Il comma 3-bis dell'art. 15 della legge regionale n. 59/1996 e' sostituito dal seguente: «3-bis. Il programma di attivita' e' approvato dalla giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio regionale, che viene reso nell'ambito della procedura di cui all'art. 19, commi da 3 a 3-quater.».