Art. 9 Finanziamento, esercizio finanziario e contabilita'. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 59/1996 1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 59/1996 e' inserito il seguente: «2-bis. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, in conformita' alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.». 2. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 59/1996 e' sostituito dal seguente: «3. Il bilancio preventivo economico e' adottato dal direttore dell'Istituto e trasmesso alla giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.». 3. Il comma 3-bis dell'art. 19 della legge regionale n. 59/1996 e' sostituito dal seguente: «3-bis. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della giunta regionale trasmette all'Istituto, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L'Istituto trasmette alla giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.». 4. Dopo il comma 3-bis dell'art. 19 della legge regionale n. 59/1996 e' inserito il seguente: «3-ter. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la giunta regionale approva il bilancio.». 5. Dopo il comma 3 ter dell'art. 19 della legge regionale 59/1996 e' inserito il seguente: «3-quater. Ai fini dell'espressione del parere consiliare, al bilancio preventivo economico e' allegato il programma di attivita'.». 6. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 59/1996 e' sostituito dal seguente: «4. Il bilancio di esercizio e' adottato e trasmesso dal Direttore dell'Istituto alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l'istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalita' e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 3-bis. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.».