Art. 9 
 
        Finanziamento, esercizio finanziario e contabilita'. 
       Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 59/1996 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 59/1996 e'
inserito il seguente: «2-bis. I  contenuti  del  bilancio  preventivo
economico  e  del  bilancio   di   esercizio   sono   stabiliti   con
deliberazione della giunta regionale, in conformita' alla  disciplina
statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.». 
  2. Il comma 3 dell'art. 19 della  legge  regionale  n.  59/1996  e'
sostituito dal seguente: «3.  Il  bilancio  preventivo  economico  e'
adottato  dal  direttore  dell'Istituto  e  trasmesso   alla   giunta
regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio  di
riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori.  In
assenza  di  rilievi  istruttori,  entro  quarantacinque  giorni  dal
ricevimento, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere  al
Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al
parere della commissione.». 
  3. Il comma 3-bis dell'art. 19 della legge regionale n. 59/1996  e'
sostituito dal seguente: «3-bis. In caso di  rilievi  istruttori,  la
competente struttura della giunta regionale  trasmette  all'Istituto,
entro venti giorni dal ricevimento  del  bilancio,  la  richiesta  di
documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio  stesso.
L'Istituto trasmette alla giunta regionale, entro cinque  giorni,  la
documentazione integrativa richiesta oppure, entro  quindici  giorni,
il bilancio riadottato. Entro  venti  giorni  dal  ricevimento  della
documentazione di cui al  periodo  precedente,  la  giunta  regionale
trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale,
che si  esprime  nei  quindici  giorni  successivi  al  parere  della
commissione.». 
  4. Dopo il comma  3-bis  dell'art.  19  della  legge  regionale  n.
59/1996 e'  inserito  il  seguente:  «3-ter.  Entro  quindici  giorni
dall'acquisizione del parere consiliare la giunta  regionale  approva
il bilancio.». 
  5. Dopo il comma 3 ter dell'art. 19 della legge  regionale  59/1996
e' inserito il seguente:  «3-quater.  Ai  fini  dell'espressione  del
parere consiliare, al bilancio preventivo economico  e'  allegato  il
programma di attivita'.». 
  6. Il comma  4  dell'art.  19  della  legge  regionale  59/1996  e'
sostituito dal seguente: «4. Il bilancio di esercizio e'  adottato  e
trasmesso dal Direttore dell'Istituto alla Giunta regionale entro  il
30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.  La  Giunta
regionale effettua l'istruttoria e propone il bilancio  al  Consiglio
regionale, secondo le modalita' e i tempi istruttori di cui ai  commi
3 e 3-bis. Il Consiglio regionale approva il  bilancio  di  esercizio
entro sessanta giorni dal ricevimento.».