(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12  del
                           31 marzo 2017) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
(Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n.  30  (Disciplina  delle
attivita' agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R  (Regolamento  di  attuazione
della legge  regionale  23  giugno  2003,  n.  30  «Disciplina  delle
attivita' agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana»); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei  di
classificazione delle aziende agrituristiche); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 3 giugno 2014  (Modalita'  di  applicazione  del  Marchio
nazionale dell'agriturismo e  istituzione  del  repertorio  nazionale
dell'agriturismo); 
  Visto il parere del Comitato tecnico di  direzione  espresso  nella
seduta del 22 dicembre 2016; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4, del regolamento interno della  Giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento del 17 gennaio 2017; 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta dell'8 febbraio 2017; 
  Visto il parere favorevole con osservazioni  della  II  commissione
consiliare, espresso nella seduta del 22 febbraio 2017; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del regolamento interno della  Giunta  regionale  Toscana
del 19 luglio 2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  20  marzo  2017,  n.
258; 
  Considerato quanto segue: 
    1. per adeguare le norme  in  materia  di  classificazione  delle
aziende agricole che svolgono  attivita'  agrituristiche  ai  criteri
omogenei approvati a livello nazionale e'  necessario  introdurre  un
nuovo sistema di classificazione sul  quale  e'  stato  acquisito  il
parere favorevole del Ministero delle politiche agricole e  forestali
come previsto dall'art.  2,  comma  2  del  decreto  ministeriale  13
febbraio 2013; 
    2. le  disposizioni  in  materia  di  utilizzo  di  prodotti  non
aziendali  hanno  comportato  in  questi  anni   alcune   difficolta'
applicative  che  rendono  necessario  introdurre  disposizioni  piu'
dettagliate in merito ai prodotti da utilizzare per il  completamento
dell'offerta gastronomica; 
    3. per contemperare le istanze di semplificazione degli operatori
del settore agrituristico e  l'esigenza  di  garantire  la  sicurezza
alimentare vengono introdotte norme che consentono la macellazione in
azienda di  pollame  e  lagomorfi  allevati  in  azienda  nonche'  la
lavorazione, il sezionamento e trasformazione delle carni  in  locali
dell'azienda   a   condizioni   che   siano   rispettate   specifiche
prescrizioni e limiti; 
    4. la  corretta  gestione  e  il  trasporto  degli  scarti  della
macellazione in azienda sono disciplinati dalla normativa statale; al
fine di evitare dubbi interpretativi derivanti  da  una  disposizione
regionale avente un valore meramente ricognitivo si ritiene opportuno
eliminare la norma; 
    5. e' introdotta la  possibilita'  di  ospitalita'  gratuita  per
camper presso le aziende agricole anche al fine  di  consentire  agli
imprenditori  agricoli  della  Toscana  di  partecipare  a   circuiti
nazionali  e  regionali  gia'  oggi  presenti  e   finalizzati   alla
promozione dei propri prodotti aziendali, previa presentazione  della
segnalazione certificata inizio attivita' (SCIA); 
    6. attualmente le tabelle delle ore lavoro  e  dei  valori  della
produzione  lorda  stabilite  in   relazione   alle   colture,   agli
allevamenti  e  alle  attivita'  agrituristiche  sono  approvate  con
regolamento regionale che tuttavia prevedeva la possibilita'  per  le
province di integrarle e modificarle per tener  conto  delle  singole
realta' territoriali. A seguito del riordino  istituzionale,  che  ha
ricondotto a livello  regionale  le  competenze  in  agricoltura,  si
ritiene opportuno adottare tali tabelle con una delibera della Giunta
regionale e attribuire al  dirigente  regionale  competente  il  loro
aggiornamento.  Tale  scelta  appare  coerente   con   il   carattere
prettamente tecnico delle tabelle; 
    7. e' opportuno, inoltre, introdurre alcune modifiche in  materia
di presentazione della  SCIA  agrituristica  per  tener  conto  delle
esigenze emerse durante l'esperienza maturata nell'applicazione e  in
conseguenza dello  sviluppo  dell'interoperabilita'  tra  il  sistema
telematico di  accettazione  regionale  (STAR)  Regione  e  l'Agenzia
regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA); 
    8. di accogliere il parere della II commissione consiliare  e  di
adeguare conseguentemente il testo ad eccezione: 
      del punto in cui viene richiesto  di  sentire  le  associazioni
maggiormente rappresentative dei settori economici  extragricoli  per
l'aggiornamento   delle   tabelle   per   la   determinazione   della
principalita'  dell'attivita'  agricola,  in  quanto  la  materia  e'
strettamente agricola e riguarda non solo l'ambito agrituristico,  ma
anche  quello  relativo  alla  qualifica  di  imprenditore   agricolo
professionale (IAP) nonche' il dimensionamento dell'azienda  agricola
per l'attuazione  del  piano  di  sviluppo  rurale  (PSR)  2014/2020;
inoltre  riguardo  alla  richiesta   di   sentire   le   associazioni
maggiormente rappresentative dei settori economici  extragricoli  per
l'adozione dell'atto relativo ai prodotti per il completamento  delle
pietanze,  si  ritiene  opportuno  specificare  che  le  associazioni
coinvolte sono quelle del settore della somministrazione; 
      del punto in cui viene richiesto  per  la  sosta  gratuita  dei
camper di limitare a dieci camper la  presenza  in  contemporanea  di
mezzi presso la stessa azienda agricola, in  quanto  si  ritiene  che
stabilire un  limite  potrebbe  precludere  il  raggiungimento  delle
finalita'  della  disposizione.  Tuttavia,  e'  opportuno   stabilire
l'obbligo del rispetto dei requisiti minimi di sicurezza mediante  la
presenza  di  dispositivi  di  prevenzione  incendi   nel   caso   di
ospitalita' superiore a dieci camper. 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Presentazione  della  segnalazione  certificata  d'inizio   attivita'
  agrituristica. Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. 46/R/2004 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 3 del regolamento emanato con  decreto  del
Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento
di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina
delle  attivita'  agrituristiche  e  delle  fattorie  didattiche   in
Toscana») e' sostituito dal seguente: 
    «1. La segnalazione certificata di  inizio  attivita'  (SCIA)  e'
presentata al comune  tramite  lo  sportello  unico  delle  attivita'
produttive    (SUAP)    dall'imprenditore    agricolo    proprietario
dell'azienda o comunque titolare di altro diritto reale  o  personale
di godimento su di essa.".