Art. 4 
 
              Classificazione. Sostituzione dell'art. 7 
                       del d.p.g.r. 46/R/2004 
 
  1. L'art. 7 del d.p.g.r. 46/R/2004 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  7.  (Classificazione).  1.  Per  la  classificazione   delle
strutture  ricettive  agrituristiche  e'  utilizzato  il   logo   che
rappresenta il girasole. 
  2. Le caratteristiche grafiche del logo che rappresenta il girasole
sono definite dal decreto ministeriale 13 febbraio  2013  e  indicate
nell'allegato B, parte I. 
  3. Il livello di classificazione  minimo  pari  a  un  girasole  e'
attribuito con il titolo abilitativo. 
  4.  Le  strutture  agrituristiche  che  offrono  il  soggiorno  con
pernottamento sono classificate con un numero di  girasoli,  compreso
fra uno e cinque, che indica il livello dell'offerta  di  ospitalita'
rurale. 
  5. Per le aziende di cui al comma 4 l'attribuzione del  livello  di
classificazione superiore a uno e' stabilita in relazione al possesso
dei requisiti indicati nell'allegato B, parte II. 
  6. La stampa dei requisiti inerenti la  classificazione  dichiarati
dall'imprenditore  deve  essere  esposta  al   pubblico   all'interno
dell'azienda in luogo ben visibile. 
  7. Entro il 31 dicembre  2017  le  aziende  agricole  che  svolgono
attivita'  agrituristiche  alla  data  di  entrata  in   vigore   del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale
29 marzo 2017, n. 14/R, adeguano la  classificazione  utilizzando  il
logo con un girasole. Entro la stessa data le  aziende  agricole  che
offrono il soggiorno con pernottamento possono presentare  allo  SUAP
una dichiarazione di nuova classificazione nel caso in cui il livello
di classificazione, individuato  sulla  base  dei  requisiti  di  cui
all'allegato B parte II, risulti superiore a uno.