Art. 7 Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande. Modifiche all'art. 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 1. Il comma 3 dell'art. 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 e' sostituito dal seguente: «3. I prodotti certificati toscani utilizzabili sono: a) i prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP) della Toscana; b) i prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) della Toscana; c) i prodotti a marchio Agriqualita' della Toscana; d) i prodotti biologici di aziende della Toscana; e) i prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana; f) i vini a denominazione d'origine (DO) della Toscana.». 2. Nel comma 5 dell'art. 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 le parole "insieme al prezzo delle pietanze" sono soppresse. 3. Il comma 6 dell'art. 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 e' sostituito dal seguente: «6. Per il completamento delle pietanze possono essere utilizzati: a) gli ingredienti complementari essenziali, quali spezie, coloniali e altri non ottenibili in Toscana; b) i prodotti necessari per le pietanze di uso comune dell'ospitalita' e della cucina tradizionale toscana, individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e del settore della somministrazione di alimenti e bevande; c) i prodotti e gli ingredienti di difficile reperimento in ambito regionale, anche per particolari condizioni meteo-climatiche, individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e del settore della somministrazione di pasti, alimenti e bevande.».