Art. 7 
 
Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, di alimenti  e
  di bevande. Modifiche all'art. 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 e' sostituito dal
seguente: 
    «3. I prodotti certificati toscani utilizzabili sono: 
      a) i prodotti a denominazione d'origine  protetta  (DOP)  della
Toscana; 
      b) i prodotti a indicazione  geografica  protetta  (IGP)  della
Toscana; 
      c) i prodotti a marchio Agriqualita' della Toscana; 
      d) i prodotti biologici di aziende della Toscana; 
      e) i prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana; 
      f) i vini a denominazione d'origine (DO) della Toscana.». 
  2. Nel comma 5  dell'art.  13  del  d.p.g.r.  46/R/2004  le  parole
"insieme al prezzo delle pietanze" sono soppresse. 
  3. Il comma 6 dell'art. 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 e' sostituito dal
seguente: 
    «6.  Per  il  completamento   delle   pietanze   possono   essere
utilizzati: 
      a) gli  ingredienti  complementari  essenziali,  quali  spezie,
coloniali e altri non ottenibili in Toscana; 
      b)  i  prodotti  necessari  per  le  pietanze  di  uso   comune
dell'ospitalita' e della cucina tradizionale toscana, individuati con
atto della competente struttura della Giunta  regionale,  sentite  le
associazioni di categoria maggiormente  rappresentative  del  settore
agricolo e del settore della somministrazione di alimenti e bevande; 
      c) i prodotti e gli ingredienti  di  difficile  reperimento  in
ambito regionale, anche per particolari condizioni  meteo-climatiche,
individuati  con  atto  della  competente  struttura   della   Giunta
regionale,  sentite  le  associazioni   di   categoria   maggiormente
rappresentative  del   settore   agricolo   e   del   settore   della
somministrazione di pasti, alimenti e bevande.».