Art. 2 Inizio delle prove concorsuali 1. Se una persona di cui all'art. 1 intende partecipare a uno dei concorsi di cui al medesimo articolo e intende avvalersi del diritto ivi previsto, deve dichiararlo nella domanda di ammissione al concorso. In tal caso la prima prova concorsuale non puo' iniziare prima delle ore 12,00 del giorno stabilito per la stessa.