Art. 2 
 
                   Inizio delle prove concorsuali 
 
  1. Se una persona di cui all'art. 1 intende partecipare a  uno  dei
concorsi di cui al medesimo articolo e intende avvalersi del  diritto
ivi  previsto,  deve  dichiararlo  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso. In tal caso la prima prova concorsuale  non  puo'  iniziare
prima delle ore 12,00 del giorno stabilito per la stessa.