Art. 4 Applicabilita' 1. Per gli enti di cui all'art. 1 le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 trovano applicazione anche in deroga a discipline contrastanti; cio' ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.