Art. 4 
 
                           Applicabilita' 
 
  1. Per gli enti di cui all'art. 1 le disposizioni degli articoli 1,
2 e 3 trovano applicazione anche in deroga a discipline contrastanti;
cio' ai sensi e per gli effetti dell'art. 1,  comma  3,  della  legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.