Art. 10 Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili 1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a partire dal 1° gennaio 2018 la Regione istituisce l'Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), di cui all'art. 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), calcolata sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo e atterraggio. 2. L'IRESA e' dovuta per ogni decollo ed ogni atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti situati nel territorio regionale: a) dagli esercenti di aeromobili che svolgono servizi di trasporto pubblico, aerotaxi o altre attivita' di tipo commerciale in aeroporti con certificazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) o gestiti direttamente dall'ENAC, in conformita' a quanto previsto dal regolamento dell'ENAC 21 ottobre 2003 (Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti); b) dagli esercenti di aeromobili ad ala fissa ad uso privato, con peso massimo al decollo pari o superiore a 4,5 tonnellate; c) dagli esercenti di aeromobili ad ala rotante ad uso privato, con peso massimo al decollo pari o superiore a 2,5 tonnellate. 3. L'esercente di cui al comma 2 e' individuato ai sensi dell'articolo 874 del Codice della navigazione ed, in mancanza della dichiarazione dell'esercente, si presume tale, ai sensi dell'art. 876 dello stesso Codice, il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria. 4. La misura dell'IRESA e' determinata in riferimento: a) al peso massimo dell'aeromobile al decollo; b) al livello di emissioni sonore dell'aeromobile accertato, secondo gli standard di certificazione internazionali dell'International civil aviation organization (ICAO), dal paese in cui risulta immatricolato l'aeromobile, avendo come riferimento la metodologia di calcolo riportata nei capitoli II, III e IV dell'annesso 16, volume I, alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale dell'ICAO, di seguito denominato Annesso. 5. Ai sensi del comma 4, l'IRESA si applica nella misura di euro 0,50 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata a prescindere dal peso massimo al decollo. 6. Il pagamento e' effettuato a favore della societa' di gestione aeroportuale o, in mancanza, all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalita' per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile). 7. I soggetti di cui al comma 6: a) trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo; b) riversano con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento. 8. Ai fini dell'accertamento, della liquidazione, della riscossione e del versamento dell'IRESA, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare con gli enti preposti alla gestione degli aeroporti apposite convenzioni, i cui contenuti minimi disciplinano le modalita' di riversamento trimestrale delle somme riscosse e la trasmissione dei flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione dell'imposta. 9. Nelle more dell'adozione della convenzione di cui al comma 8 e per quanto da essa non previsto, si applica quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 1085/1982. 10. Le modalita' di pagamento ai soggetti di cui al comma 6, nonche' quelle di riversamento e di accertamento e quelle di trasmissione e composizione dei flussi sono disciplinate con regolamento emanato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente. 11. Sono previste le seguenti sanzioni amministrative: a) per l'inottemperanza alla disposizione di cui al comma 7, lettera a), il trasgressore e' sanzionato da un minimo di euro 10.000,00 fino ad un massimo di euro 50.000,00; b) per l'inottemperanza alla disposizione di cui al comma 7, lettera b), il trasgressore e' sanzionato nella misura dell'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali sulle somme incassate e non riversate. 12. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta: a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo di cui all'articolo 789 del Codice della navigazione; c) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO); d) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza all'Aero Club d'Italia, agli Aero Club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori o in attesa di omologazione con permesso di volo; f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso; g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni; h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo e antincendio e adibiti a tali attivita'; i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a 4.500 chilogrammi; l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri). 13. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 1085/1982. 14. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'IRESA sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata nel titolo 1, tipologia 10101 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e sono accantonate nello stato di previsione della spesa in apposito fondo istituito nell'ambito della missione 20, programma 20.03 del medesimo bilancio al fine della relativa destinazione agli enti locali che ricadono nelle zone A e B, come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale) a titolo di indennizzo delle popolazioni residenti nei comuni delle medesime zone e alla realizzazione di accordi di programma tra la Regione ed i comuni limitrofi alla zona aeroportuale per l'adozione di misure di abbattimento dell'inquinamento acustico ed ambientale, derivante dalle emissioni sonore degli aeromobili. 15. Ai fini del riparto dei fondi da destinarsi alle finalita' di cui al comma 14, la Giunta regionale adotta apposita deliberazione, sentita la commissione consiliare competente.