Art. 10 
 
      Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili 
 
  1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a partire dal
1° gennaio 2018  la  Regione  istituisce  l'Imposta  regionale  sulle
emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), di cui all'art.  90  della
legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), calcolata
sulla  base  dell'emissione  sonora  degli  aeromobili  civili,  come
indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in
occasione di ogni decollo e atterraggio. 
  2.  L'IRESA  e'  dovuta  per  ogni  decollo  ed  ogni   atterraggio
dell'aeromobile  civile  negli  aeroporti  situati   nel   territorio
regionale: 
  a) dagli esercenti di aeromobili che svolgono servizi di  trasporto
pubblico, aerotaxi o altre attivita' di tipo commerciale in aeroporti
con certificazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile  (ENAC)
o gestiti direttamente dall'ENAC, in conformita'  a  quanto  previsto
dal  regolamento  dell'ENAC  21  ottobre  2003  (Regolamento  per  la
costruzione e l'esercizio degli aeroporti); 
  b) dagli esercenti di aeromobili ad ala fissa ad uso  privato,  con
peso massimo al decollo pari o superiore a 4,5 tonnellate; 
  c) dagli esercenti di aeromobili ad ala rotante ad uso privato, con
peso massimo al decollo pari o superiore a 2,5 tonnellate. 
  3.  L'esercente  di  cui  al  comma  2  e'  individuato  ai   sensi
dell'articolo 874 del Codice della navigazione ed, in mancanza  della
dichiarazione dell'esercente, si presume tale, ai sensi dell'art. 876
dello stesso Codice, il  proprietario  dell'aeromobile,  salvo  prova
contraria. 
  4. La misura dell'IRESA e' determinata in riferimento: 
  a) al peso massimo dell'aeromobile al decollo; 
  b)  al  livello  di  emissioni  sonore  dell'aeromobile  accertato,
secondo    gli    standard    di    certificazione     internazionali
dell'International civil aviation organization (ICAO), dal  paese  in
cui risulta immatricolato l'aeromobile, avendo  come  riferimento  la
metodologia  di  calcolo  riportata  nei  capitoli  II,  III   e   IV
dell'annesso 16, volume I,  alla  Convenzione  sull'aviazione  civile
internazionale dell'ICAO, di seguito denominato Annesso. 
  5. Ai sensi del comma 4, l'IRESA si applica nella  misura  di  euro
0,50 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata a  prescindere  dal
peso massimo al decollo. 
  6. Il pagamento e' effettuato a favore della societa'  di  gestione
aeroportuale  o,  in  mancanza,  all'ente  preposto   alla   gestione
dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalita'  per
l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso
degli aeroporti aperti al traffico aereo civile). 
  7. I soggetti di cui al comma 6: 
  a) trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al
trimestre di riferimento, i flussi dei dati  necessari  alla  Regione
per la verifica della corretta applicazione del tributo; 
  b) riversano con  cadenza  trimestrale  alla  Regione  le  relative
riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento. 
  8. Ai fini dell'accertamento, della liquidazione, della riscossione
e del versamento dell'IRESA, la Giunta  regionale  e'  autorizzata  a
stipulare  con  gli  enti  preposti  alla  gestione  degli  aeroporti
apposite  convenzioni,  i  cui  contenuti  minimi   disciplinano   le
modalita' di riversamento  trimestrale  delle  somme  riscosse  e  la
trasmissione dei flussi  dei  dati  necessari  alla  Regione  per  la
verifica della corretta applicazione dell'imposta. 
  9. Nelle more dell'adozione della convenzione di cui al comma  8  e
per quanto da essa non previsto,  si  applica  quanto  stabilito  dal
decreto del Presidente della Repubblica 1085/1982. 
  10. Le modalita' di pagamento  ai  soggetti  di  cui  al  comma  6,
nonche'  quelle  di  riversamento  e  di  accertamento  e  quelle  di
trasmissione  e  composizione  dei  flussi  sono   disciplinate   con
regolamento emanato dalla  Giunta  regionale  entro  sessanta  giorni
dall'approvazione  della  presente   legge,   previo   parere   della
commissione consiliare competente. 
  11. Sono previste le seguenti sanzioni amministrative: 
  a) per l'inottemperanza  alla  disposizione  di  cui  al  comma  7,
lettera a), il trasgressore  e'  sanzionato  da  un  minimo  di  euro
10.000,00 fino ad un massimo di euro 50.000,00; 
  b) per l'inottemperanza  alla  disposizione  di  cui  al  comma  7,
lettera b), il trasgressore e' sanzionato nella misura dell'interesse
legale maggiorato di tre punti percentuali sulle  somme  incassate  e
non riversate. 
  12. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta: 
  a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; 
  b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo di cui  all'articolo  789
del Codice della navigazione; 
  c) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza alle  organizzazioni
registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e  ai  centri  di
addestramento per le abilitazioni (TRTO); 
  d) gli aeromobili  di  proprieta'  o  in  esercenza  all'Aero  Club
d'Italia,  agli  Aero  Club  locali  e   all'Associazione   nazionale
paracadutisti d'Italia; 
  e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori o in  attesa
di omologazione con permesso di volo; 
  f)  gli  aeromobili  esclusivamente  destinati  all'elisoccorso   o
all'aviosoccorso; 
  g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono  stati
immatricolati per la prima volta  in  registri  nazionali  o  esteri,
civili o militari, da oltre quaranta anni; 
  h) gli aeromobili progettati  specificamente  per  uso  agricolo  e
antincendio e adibiti a tali attivita'; 
  i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non  superiore
a 4.500 chilogrammi; 
  l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri). 
  13. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo  ed
in quanto  compatibili,  trovano  applicazione  le  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1085/1982. 
  14. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'IRESA sono
iscritte  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  nel  titolo  1,
tipologia 10101 del bilancio di previsione  finanziario  2017/2019  e
sono accantonate nello stato di previsione della  spesa  in  apposito
fondo istituito nell'ambito della missione 20,  programma  20.03  del
medesimo bilancio al  fine  della  relativa  destinazione  agli  enti
locali che ricadono nelle zone A e B, come definite dal  decreto  del
Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997  (Metodologia  di  misura  del
rumore  aeroportuale)  a  titolo  di  indennizzo  delle   popolazioni
residenti nei comuni delle medesime  zone  e  alla  realizzazione  di
accordi di programma tra la Regione ed i comuni limitrofi  alla  zona
aeroportuale   per   l'adozione    di    misure    di    abbattimento
dell'inquinamento acustico ed ambientale, derivante  dalle  emissioni
sonore degli aeromobili. 
  15. Ai fini del riparto dei fondi da destinarsi alle  finalita'  di
cui al comma 14, la Giunta regionale adotta  apposita  deliberazione,
sentita la commissione consiliare competente.