Art. 11 Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 1. L'art. 10 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali») e' sostituito dal seguente: «Art. 10 - (Rimborsi spese). 1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di divieto di cumulo, in caso di non utilizzo dell'autovettura di servizio, ai componenti del CAL e' corrisposto, per la partecipazione alle sedute dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza, se non convocate nella stessa giornata, il rimborso per ogni chilometro percorso dalla residenza o dal domicilio, qualora piu' vantaggioso per l'amministrazione, alla sede di svolgimento delle sedute, andata e ritorno, pari a un quinto del costo di un litro di benzina verde praticato dalla compagnia AGIP nell'importo vigente all'inizio di ogni mese, secondo le modalita' attuative definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 2. Il rimborso di cui al comma 1 non e' corrisposto se il componente ha la residenza o il domicilio nel Comune di Torino.».