Art. 11 
 
         Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 
 
  1.  L'art.  10  della  legge  regionale  7  agosto  2006,   n.   30
(Istituzione del Consiglio delle autonomie locali (CAL)  e  modifiche
alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 «Riordino delle funzioni
e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti  locali»)  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 - (Rimborsi spese).  1.  Fermo  restando  quanto  previsto
dalla vigente normativa in materia di divieto di cumulo, in  caso  di
non utilizzo dell'autovettura di servizio, ai componenti del  CAL  e'
corrisposto, per  la  partecipazione  alle  sedute  dell'assemblea  e
dell'ufficio di presidenza, se non convocate nella  stessa  giornata,
il rimborso per  ogni  chilometro  percorso  dalla  residenza  o  dal
domicilio, qualora piu' vantaggioso per l'amministrazione, alla  sede
di svolgimento delle sedute, andata e ritorno, pari a un  quinto  del
costo di un litro di benzina verde  praticato  dalla  compagnia  AGIP
nell'importo vigente all'inizio di ogni mese,  secondo  le  modalita'
attuative  definite  dall'Ufficio   di   Presidenza   del   Consiglio
regionale. 
  2. Il rimborso  di  cui  al  comma  1  non  e'  corrisposto  se  il
componente ha la residenza o il domicilio nel Comune di Torino.».