Art. 12 Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 1. Al comma 1, dell'art. 13, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e disposizioni finanziarie) la parola «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «centoventi». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 24/2016, e' inserito il seguente: «1 bis. I contribuenti che si trovano nella situazione di cui al comma 1 ed ai quali non e' ancora stato notificato l'avviso di accertamento possono altresi' regolarizzare la propria posizione eseguendo entro il 30 giugno 2017, e senza ulteriori formalita', il pagamento della sola tassa dovuta, senza l'applicazione della sanzione e degli interessi.». 3. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 24/2016 e' sostituito dal seguente: «1. A decorrere dall'anno 2017, ai fini dell'attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio, fino all'approvazione della nuova legge in materia di gestione dei rifiuti, il 50 per cento delle risorse di entrata derivanti dal tributo speciale per il deposito in discariche di rifiuti solidi di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, accertate nel titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), categoria 159 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 sono destinate ad alimentare, in maniera vincolata, i finanziamenti a soggetti pubblici per la minore produzione di rifiuti e per le altre finalita' previste dall'art. 3, comma 27, della legge 549/1995 mediante uno stanziamento di pari importo iscritto nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti) del medesimo bilancio.».