Art. 14 Attuazione dell'intesa Governo-Regioni concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017. 1. In attuazione dell'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 1, commi 680 e 682, della legge 208/2015, concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017, la Regione e' tenuta a garantire investimenti, anche indiretti, nuovi e aggiuntivi rispetto a quelli effettuati nell'esercizio 2016, per complessivi euro 25.292.177,20, assicurando l'esigibilita' dei relativi impegni nel medesimo anno 2017. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e' costituito un accantonamento di importo pari a quello indicato al comma 1. La Giunta regionale privilegia i contributi agli enti locali finalizzati all'attuazione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), nonche' ad interventi di edilizia scolastica ed in ambito culturale e turistico, di recupero a fini locativi di unita' immobiliari da parte delle Agenzie territoriali per la casa (ATC), anche attraverso l'integrazione della dotazione statale di cui al decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, di recupero di immobili di proprieta' di enti locali o loro consorzi con utilizzo socio-assistenziale, di bonifica ambientale finalizzata alla rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici, ovvero di recupero del dissesto idrogeologico. 3. I beneficiari dei contributi di cui al comma 2 certificano la liquidabilita' delle relative spese entro il 15 dicembre 2017, con modalita' definite dalle delibere della Giunta regionale di assegnazione delle risorse. In caso contrario, la Regione provvede a revocare i relativi impegni. 4. I contributi di cui al comma 2 sono erogati in unica soluzione successivamente alla presentazione della certificazione di cui al comma 3. 5. Al fine di una corretta programmazione e gestione delle politiche di investimento della Regione, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica derivati dall'intesa di cui al comma 1, sono accantonate somme per un importo di euro 102.598.723,16 in un fondo nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, all'interno del quale e' iscritto l'importo di euro 5.000.000,00 da destinarsi al finanziamento di investimenti della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attivita' di volo in zone di montagna) o a accordi di programma per investimenti nel sistema neve del Piemonte. 6. Al prelievo di somme dai fondi di cui ai commi 2 e 5, la Giunta regionale provvede con provvedimento amministrativo, previo parere della commissione consiliare competente prima della assunzione dello stesso.