Art. 14 
 
Attuazione dell'intesa Governo-Regioni concernente il contributo alla
  finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017. 
 
  1. In  attuazione  dell'intesa  tra  Governo,  Regioni  e  Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 1,  commi  680  e
682, della legge 208/2015, concernente  il  contributo  alla  finanza
pubblica delle regioni  a  statuto  ordinario  per  l'anno  2017,  la
Regione e' tenuta a garantire investimenti, anche indiretti, nuovi  e
aggiuntivi rispetto a  quelli  effettuati  nell'esercizio  2016,  per
complessivi  euro  25.292.177,20,  assicurando   l'esigibilita'   dei
relativi impegni nel medesimo anno 2017. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  nella  missione  20  del
bilancio  di  previsione  finanziario  2017/2019  e'  costituito   un
accantonamento di importo pari a  quello  indicato  al  comma  1.  La
Giunta regionale privilegia i contributi agli enti locali finalizzati
all'attuazione della legge regionale 21  marzo  1984,  n.  18  (Legge
generale  in  materia  di  opere  e  lavori  pubblici),  nonche'   ad
interventi di edilizia scolastica ed in ambito culturale e turistico,
di recupero a fini locativi di  unita'  immobiliari  da  parte  delle
Agenzie  territoriali   per   la   casa   (ATC),   anche   attraverso
l'integrazione della dotazione statale di  cui  al  decreto-legge  28
marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa,  per  il
mercato  delle  costruzioni  e  per  Expo   2015),   convertito   con
modificazioni dalla legge 23 maggio  2014,  n.  80,  di  recupero  di
immobili di proprieta' di enti locali o loro  consorzi  con  utilizzo
socio-assistenziale,  di   bonifica   ambientale   finalizzata   alla
rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici, ovvero di recupero del
dissesto idrogeologico. 
  3. I beneficiari dei contributi di cui al comma  2  certificano  la
liquidabilita' delle relative spese entro il 15  dicembre  2017,  con
modalita'  definite  dalle  delibere  della   Giunta   regionale   di
assegnazione delle risorse. In caso contrario, la Regione provvede  a
revocare i relativi impegni. 
  4. I contributi di cui al comma 2 sono erogati in  unica  soluzione
successivamente alla presentazione della  certificazione  di  cui  al
comma 3. 
  5.  Al  fine  di  una  corretta  programmazione  e  gestione  delle
politiche di investimento della Regione, nel rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica derivati dall'intesa di  cui  al  comma  1,  sono
accantonate somme per un importo di euro 102.598.723,16 in  un  fondo
nella missione 20 del bilancio di previsione  finanziario  2017/2019,
all'interno del quale e' iscritto l'importo di euro  5.000.000,00  da
destinarsi al finanziamento di investimenti della legge regionale  26
gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli
sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attivita' di volo
in zone di montagna) o a accordi di programma  per  investimenti  nel
sistema neve del Piemonte. 
  6. Al prelievo di somme dai fondi di cui ai commi 2 e 5, la  Giunta
regionale provvede con provvedimento  amministrativo,  previo  parere
della commissione consiliare competente prima della assunzione  dello
stesso.