Art. 15 
 
           Istituzione del registro informatico regionale 
                      dei contrassegni disabili 
 
  1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nonche' nell'ottica  di
perseguire i principi di  semplificazione,  efficacia  ed  efficienza
della pubblica amministrazione, istituisce  il  registro  informatico
regionale dei contrassegni disabili, di seguito  denominato  registro
regionale,  quale  patrimonio  informativo   regionale   finalizzato,
attraverso una rapida  registrazione  e  condivisione  dei  dati  ivi
contenuti,  a  favorire  la  piu'  ampia  mobilita'   delle   persone
diversamente abili sul territorio regionale. 
  2. Il registro  regionale  e'  gestito  dalla  struttura  regionale
competente, che ne  favorisce,  anche  tramite  eventuali  incentivi,
l'implementazione  da  parte  dei  comuni  piemontesi   mediante   la
sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa, singolarmente  oppure
attraverso le associazioni degli enti locali. 
  3. L'implementazione del registro  regionale  avviene  mediante  il
riutilizzo dei dati  gia'  in  possesso  di  ciascun  comune  per  il
rilascio dei titoli autorizzativi, emessi ai sensi dell'art.  12  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1996,  n.  503
(Regolamento  recante  norme  per   l'eliminazione   delle   barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici). 
  4. Il registro regionale e' utilizzato  dai  comuni  firmatari  dei
protocolli d'intesa per l'accesso diretto ai dati di cui al comma  3,
allo scopo di svolgere un piu' rapido  controllo  sulla  legittimita'
della circolazione e delle soste dei veicoli al servizio  di  persone
detentrici del contrassegno disabili nelle zone a  traffico  limitato
nonche' nelle aree pedonali urbane. 
  5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni  dall'approvazione
della presente legge, sentita la commissione  consiliare  competente,
disciplina, sulla base dei principi di cui al comma 1,  le  modalita'
per  l'istituzione,  l'implementazione  e  l'utilizzo  del   registro
regionale che contiene, in particolare, i seguenti elementi: 
  a) numero del contrassegno disabile; 
  b) cognome e nome del titolare del contrassegno; 
  c) data di nascita del titolare del contrassegno; 
  d) data di decorrenza del contrassegno; 
  e) data di scadenza del contrassegno; 
  f) data di emissione del contrassegno; 
  g) targa e tipo di veicolo.