Art. 16 Clausola valutativa 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalita' di attuazione dell'art. 15 e dei risultati ottenuti in termini di miglioramento della mobilita' delle persone diversamente abili sul territorio regionale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicita' biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualita' della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) le modalita' organizzative e procedurali adottate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15; b) la descrizione delle fasi relative all'istituzione del registro regionale, comprese le eventuali criticita'; c) il numero e i contenuti dei protocolli di intesa sottoscritti con i comuni piemontesi singolarmente o attraverso le associazioni degli enti locali; d) l'entita', i beneficiari e l'utilizzo degli eventuali incentivi erogati; e) il contributo attribuibile all'istituzione e all'utilizzo del registro regionale alla semplificazione e rapidita' del controllo sulla legittimita' della circolazione di cui all'art. 15, comma 4; f) una sintesi delle opinioni prevalenti dei comuni che utilizzano il registro regionale e delle associazioni attive a supporto delle persone diversamente abili sul territorio regionale. 3. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli ulteriori documenti di analisi, ove presentati, considera eventuali modifiche del presente Capo o formula direttive e indirizzi, per la Giunta regionale. 4. Le relazioni previste dal comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 5. I beneficiari degli interventi di cui al presente Capo sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attivita' di valutazione. Gli eventuali oneri relativi alle attivita' di cui al comma 2 trovano copertura negli stanziamenti di cui all'art. 17.