Art. 16 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. La Giunta regionale  rende  conto  periodicamente  al  Consiglio
regionale delle modalita' di attuazione dell'art. 15 e dei  risultati
ottenuti in termini di miglioramento della  mobilita'  delle  persone
diversamente abili sul territorio regionale. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi
tre  anni   dall'entrata   in   vigore   della   presente   legge   e
successivamente con periodicita' biennale, presenta alla  commissione
consiliare competente e al Comitato per la qualita' della  normazione
e la valutazione  delle  politiche  una  relazione  che  fornisce  in
particolare le seguenti informazioni: 
  a)  le  modalita'  organizzative  e  procedurali  adottate  per  lo
svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15; 
  b) la descrizione delle fasi relative all'istituzione del  registro
regionale, comprese le eventuali criticita'; 
  c) il numero e i contenuti dei protocolli  di  intesa  sottoscritti
con i comuni piemontesi singolarmente o  attraverso  le  associazioni
degli enti locali; 
  d) l'entita', i beneficiari e l'utilizzo degli eventuali  incentivi
erogati; 
  e) il contributo attribuibile all'istituzione  e  all'utilizzo  del
registro regionale alla semplificazione  e  rapidita'  del  controllo
sulla legittimita' della circolazione di cui all'art. 15, comma 4; 
  f) una sintesi delle opinioni prevalenti dei comuni che  utilizzano
il registro regionale e delle associazioni attive  a  supporto  delle
persone diversamente abili sul territorio regionale. 
  3. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni  presentate
e degli ulteriori documenti di  analisi,  ove  presentati,  considera
eventuali  modifiche  del  presente  Capo  o  formula   direttive   e
indirizzi, per la Giunta regionale. 
  4. Le relazioni previste dal comma 2 sono rese pubbliche unitamente
agli eventuali documenti del Consiglio regionale  che  ne  concludono
l'esame. 
  5. I beneficiari degli interventi di  cui  al  presente  Capo  sono
tenuti a fornire le informazioni  necessarie  all'espletamento  delle
attivita' di valutazione. Gli eventuali oneri relativi alle attivita'
di cui al  comma  2  trovano  copertura  negli  stanziamenti  di  cui
all'art. 17.