Art. 22 
 
         Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 
 
  1. Il comma 1, dell'art. 9, della legge regionale 14  maggio  2015,
n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015) e' sostituito dal seguente: 
  «1. La Regione, nel rispetto del Regolamento UE n. 1408/2013  della
Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli  107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  de
minimis nel settore agricolo, istituisce un  programma  di  aiuti  in
regime de minimis al fine di sostenere attivita' agricole compatibili
con la  tutela  dell'ambiente,  nella  transizione  fra  gli  impegni
agro-ambientali assunti nel quadro del Programma di  Sviluppo  Rurale
(PSR)  2007/2013  e  l'eventuale  assunzione  di   analoghi   impegni
nell'ambito del PSR 2014/2020.». 
  2. Il comma 2 dell'art.  9  della  legge  regionale  n.  9/2015  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole  che  hanno
concluso o intrapreso impegni relativi alle azioni 214.1 o 214.2  del
PSR 2007-2013 o alla misura 10, operazione 10.11, o  alla  misura  11
del PSR 2014-2020.». 
  3. Al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2015, dopo  le
parole «eventuale spesa», sono inserite le seguenti: «massima di euro
7.000.000,00». 
  4. Il comma 6 dell'art.  9  della  legge  regionale  n.  9/2015  e'
sostituito con il seguente: 
  «6. I fondi gia' trasferiti ad  Arpea  destinati  al  finanziamento
degli aiuti di Stato aggiuntivi per il PSR 2007-2013 e non utilizzati
sono  versati  alla  Regione  per  una  somma  massima  pari  a  euro
7.000.000,00 ed introitati nello stato di previsione dell'entrata nel
titolo  3,  tipologia  500,  dell'annualita'  2017  del  bilancio  di
previsione finanziario 2017/2019, su apposito capitolo di entrata  di
nuova istituzione denominato «Restituzione fondi trasferiti ad  Arpea
per il finanziamento di leggi regionali.». 
  5. Al comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2015 le parole
«UPBA17102» sono sostituite dalle seguenti  «missione  16,  programma
16.01» e le parole «del bilancio di previsione per l'anno finanziario
2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «dell'annualita'  2017  del
bilancio di previsione finanziario 2017/2019». 
  6. Al comma 8 dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2015 le parole
«UPBA17102» sono sostituite dalle seguenti  «missione  16,  programma
16.01» e le parole «del bilancio di previsione per l'anno finanziario
2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «dell'annualita'  2017  del
bilancio di previsione finanziario 2017/2019».