Art. 23 
 
       Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci 
 
  1. Al fine di promuovere il trasporto ferroviario  sia  intermodale
che tradizionale  delle  merci  aventi  origine  o  destinazione  nel
territorio regionale,  e'  istituito  un  apposito  fondo  denominato
«Fondo per il sostegno del trasporto ferroviario delle merci». 
  2. Il fondo di cui al comma  1  concorre  alle  finalita'  ed  allo
strumento di incentivazione di cui all'art. 1, commi 648 e 649, della
legge n. 208/2015. 
  3. La Giunta regionale definisce,  con  proprio  provvedimento,  le
modalita' di gestione del fondo, sentita  la  commissione  consiliare
competente,   nonche'   il   riconoscimento,    la    determinazione,
l'assegnazione e la liquidazione del contributo in conformita' con la
disciplina nazionale. 
  4.  Per  l'anno  2017  la  dotazione  finanziaria,  pari   a   euro
200.000,00, e' iscritta sul fondo di cui al comma  1  nella  missione
10, programma 10.01, titolo 1 del bilancio di previsione  finanziario
2017/2019.