Art. 23 Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci 1. Al fine di promuovere il trasporto ferroviario sia intermodale che tradizionale delle merci aventi origine o destinazione nel territorio regionale, e' istituito un apposito fondo denominato «Fondo per il sostegno del trasporto ferroviario delle merci». 2. Il fondo di cui al comma 1 concorre alle finalita' ed allo strumento di incentivazione di cui all'art. 1, commi 648 e 649, della legge n. 208/2015. 3. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, le modalita' di gestione del fondo, sentita la commissione consiliare competente, nonche' il riconoscimento, la determinazione, l'assegnazione e la liquidazione del contributo in conformita' con la disciplina nazionale. 4. Per l'anno 2017 la dotazione finanziaria, pari a euro 200.000,00, e' iscritta sul fondo di cui al comma 1 nella missione 10, programma 10.01, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019.