Art. 4 Accordi di programma 1. Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e' approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma. 2. E' autorizzato, con provvedimento amministrativo, il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma, sentita la commissione consiliare competente.