Art. 4 
 
                        Accordi di programma 
 
  1.  Nella  missione  20  del  bilancio  di  previsione  finanziario
2017/2019 e' approvato il fondo per la partecipazione finanziaria  ad
accordi di programma. 
  2. E' autorizzato, con provvedimento  amministrativo,  il  prelievo
dal fondo di cui al comma 1  delle  somme  occorrenti  per  istituire
appositi capitoli di spesa  relativi  al  finanziamento  dei  singoli
accordi di programma, sentita la commissione consiliare competente.