Art. 8 
 
           Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa 
 
  1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della  legge
regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003),  le
leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate  nell'importo
ivi indicato. 
  2.  Le  disposizioni  delle   leggi   regionali   abrogate   citate
nell'allegato A di  cui  al  comma  1  continuano  ad  applicarsi  ai
rapporti sorti nel periodo della  loro  vigenza  e  per  l'esecuzione
degli accertamenti dell'entrata e degli  impegni  di  spesa  assunti,
come previsto dall'art. 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13
(Legge  regionale  di  semplificazione  e   disciplina   dell'analisi
d'impatto della regolamentazione).