(Pubblicata nel  Supplemento  n.  5  al  Bollettino  Ufficiale  della
     Regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 26 aprile 2017) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            Ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge  disciplina  l'assistenza  sanitaria  in  Alto
Adige nonche' l'organizzazione della stessa. 
  2.  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  di  seguito   denominata
Provincia,  garantisce  la   tutela   della   salute   come   diritto
fondamentale  dell'individuo  e  interesse  della  collettivita'.  La
Provincia assicura  i  livelli  essenziali  di  assistenza  e  quelli
aggiuntivi eventualmente previsti a livello  provinciale  tramite  il
Servizio sanitario provinciale.  Il  Servizio  sanitario  provinciale
opera  senza  distinzione  di  condizioni  individuali   e   sociali,
garantendo l'uguaglianza degli aventi diritto. 
  3. La Provincia  persegue  l'obiettivo  di  garantire  un  Servizio
sanitario  della  massima  sicurezza,  qualita',   appropriatezza   e
sostenibilita'. 
  4. Per il raggiungimento degli obiettivi  di  cui  al  comma  3  la
Provincia puo' avvalersi anche  delle  risorse  del  settore  privato
accreditato, che supportano e  integrano  il  servizio  pubblico  nel
coprire il fabbisogno complessivo di assistenza. 
  5.  Per  il  conseguimento  delle  proprie  finalita'  il  Servizio
sanitario provinciale favorisce l'apporto del  volontariato  prestato
da persone e istituzioni in campo socio-sanitario, nel rispetto della
programmazione sanitaria.