Art. 10 
 
Direttrice   sanitaria/Direttore   sanitario,    direttrice/direttore
  tecnico-assistenziale,     direttrice      amministrativa/direttore
  amministrativo e direttrici/direttori dei comprensori sanitari 
 
  1.  La  direttrice  sanitaria/Il  direttore  sanitario  svolge   le
seguenti funzioni: 
    a)  dirige  i  servizi  sanitari  sul  piano   organizzativo   ed
igienico-sanitario, in collaborazione con la direttrice/il  direttore
tecnico-assistenziale e  nel  rispetto  delle  rispettive  competenze
istituzionali; 
    b) dirige il personale nelle materie di sua competenza; 
    c) coordina gli interventi di  promozione  della  salute  nonche'
quelli di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie; 
    d) sovrintende all'attuazione delle misure in ambito clinico; 
    e)  garantisce  la  continuita'   dei   percorsi   assistenziali,
disponendo controlli di efficacia, qualita' ed  appropriatezza  delle
prestazioni erogate e di efficienza dei servizi gestiti. 
  2. La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario  esercita  potere
di indirizzo tecnico e svolge attivita' di coordinamento  e  supporto
nei confronti delle coordinatrici e  dei  coordinatori  sanitari  dei
comprensori  sanitari.  Inoltre  svolge,   nelle   materie   di   sua
competenza,  attivita'  di  supporto  anche   nei   confronti   delle
direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari. 
  3.  La  direttrice/Il  direttore  tecnico-assistenziale  svolge  in
particolare le seguenti funzioni: 
    a) dirige i servizi sanitari attribuiti alla  sua  competenza  in
collaborazione con la direttrice sanitaria/il direttore  sanitario  e
nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali; 
    b) dirige, nelle materie di sua  competenza,  in  particolare  il
personale infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo  e  della
prevenzione,  nonche'  il  personale  ausiliario  e  tecnico  addetto
all'assistenza,  con  particolare  attenzione  allo  sviluppo   della
qualita',  alla  collaborazione  interdisciplinare  e  al  lavoro  di
equipe; 
    c) garantisce la continuita' dei percorsi  assistenziali  di  sua
competenza,  disponendo   controlli   di   efficacia,   qualita'   ed
appropriatezza delle prestazioni erogate e di efficienza dei  servizi
gestiti. 
  4. Ferme restando  le  competenze  della  direttrice  sanitaria/del
direttore  sanitario  in  materia  di  assistenza  territoriale,   la
direttrice/il  direttore  tecnico-assistenziale  svolge  inoltre   la
funzione di promozione, coordinamento,  verifica  e  controllo  delle
attivita'    di    integrazione    socio-sanitaria.    L'integrazione
socio-sanitaria e' finalizzata  a  garantire  un'assistenza  completa
alla  persona  e  la  continuita'  assistenziale   tra   ospedale   e
territorio.    A    tal    fine    la     direttrice/il     direttore
tecnico-assistenziale promuove l'utilizzo  di  modelli  organizzativi
che favoriscono  l'integrazione  socio-sanitaria,  il  riconoscimento
reciproco delle peculiarita' professionali delle figure coinvolte, la
condivisione di responsabilita' sui percorsi assistenziali nonche' la
possibilita' di cooperazione tra istituzioni diverse. 
  5. La direttrice/Il direttore tecnico-assistenziale esercita potere
di indirizzo tecnico e svolge attivita' di coordinamento  e  supporto
nei    confronti    delle/dei     dirigenti     tecnico-assistenziali
coordinatrici/ coordinatori dei comprensori sanitari. Inoltre svolge,
nelle materie di sua competenza,  attivita'  di  supporto  anche  nei
confronti delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari. 
  6. La direttrice amministrativa/Il direttore amministrativo  svolge
in particolare le seguenti funzioni: 
    a) dirige i servizi amministrativi dell'Azienda sanitaria; 
    b) dirige il  personale  amministrativo  dell'Azienda  sanitaria,
nelle materie di sua competenza; 
    c) sovrintende e  coordina  le  attivita'  tecnico-amministrative
dell'Azienda sanitaria; 
    d)  dirige  i  progetti  di   rilevanza   aziendale   riguardanti
l'informatica. 
  7.  La  direttrice   amministrativa/Il   direttore   amministrativo
esercita inoltre potere di indirizzo tecnico e  svolge  attivita'  di
coordinamento e supporto nei  confronti  delle  coordinatrici  e  dei
coordinatori amministrativi eventualmente  previsti  nei  comprensori
sanitari nonche'  nei  confronti  delle  dirigenti  e  dei  dirigenti
amministrativi    dei    presidi    ospedalieri.    La     direttrice
amministrativa/Il direttore amministrativo svolge, nelle  materie  di
sua competenza, attivita'  di  supporto  anche  nei  confronti  delle
direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari. 
  8. Presso la ripartizione provinciale  salute  sono  istituiti  gli
elenchi  provinciali  degli   idonei   alla   nomina   a   direttrice
sanitaria/direttore          sanitario,          direttrice/direttore
tecnico-assistenziale    e    direttrice     amministrativa/direttore
amministrativo dell'Azienda  sanitaria.  Le  persone  iscritte  negli
elenchi provinciali  devono  essere  in  possesso  dell'attestato  di
conoscenza delle lingue italiana e tedesca,  ed  eventualmente  della
lingua ladina, per il  diploma  di  laurea  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e  successive
modifiche, oppure di altra certificazione equipollente. 
  9. La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la direttrice/il
direttore tecnico-assistenziale  e  la  direttrice  amministrativa/il
direttore amministrativo sono nominati dalla direttrice/dal direttore
generale, sentita la giunta provinciale, in seguito ad una  procedura
di selezione effettuata tra  gli  aspiranti  iscritti  negli  elenchi
provinciali degli idonei di cui al comma 8. 
  10. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati: 
    a) i presupposti e le modalita' per  l'iscrizione  negli  elenchi
provinciali degli idonei di cui al comma 8; 
    b) le modalita' della procedura di selezione  delle  candidate  e
dei candidati; 
    c) i criteri e le procedure per la valutazione  della  direttrice
sanitaria/del direttore  sanitario,  della  direttrice/del  direttore
tecnico-assistenziale e della direttrice amministrativa/del direttore
amministrativo,  salvo  quanto  previsto  dall'art.  7,  comma  5,  e
dall'art. 11, commi 4 e 8. 
  11.   La   direttrice   sanitaria/Il   direttore   sanitario,    la
direttrice/il  direttore  tecnico-assistenziale   e   la   direttrice
amministrativa/il    direttore    amministrativo    coadiuvano     la
direttrice/il direttore generale, che ne ha la responsabilita', nella
direzione  dell'Azienda   sanitaria.   Essi   assumono   la   diretta
responsabilita' delle funzioni di loro competenza e  concorrono,  con
proposte  e   pareri,   alla   formazione   delle   decisioni   della
direttrice/del direttore generale. 
  12. Nel rispetto del principio di sussidiarieta'  e  in  base  alle
risorse assegnate con gli  atti  di  programmazione  annuale  e  agli
obiettivi  definiti  con  la  direttrice/il  direttore  generale,  le
direttrici  e  i  direttori  dei  comprensori  sanitari  svolgono  in
particolare le seguenti funzioni: 
    a)  valorizzazione  e  rafforzamento  dell'assistenza   sanitaria
territoriale; 
    b) coordinamento dei servizi sanitari del rispettivo comprensorio
sanitario   con   i   servizi   del   settore   sociale,   al    fine
dell'integrazione socio-sanitaria; 
    c)  rilevazione  e  valutazione  del  fabbisogno  di  prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie  e  del  soddisfacimento  del  fabbisogno
rilevato, in attuazione degli obiettivi di salute definiti a  livello
aziendale, compresa la garanzia dell'accesso ai servizi sanitari  nel
rispettivo comprensorio sanitario, nonche' del rispetto dei tempi  di
attesa definiti a livello provinciale e aziendale; 
    d)  attuazione  delle  strategie  e  delle   disposizioni   della
direzione aziendale necessarie a garantire un'efficiente ed  efficace
funzionamento delle strutture sanitarie  nel  comprensorio  sanitario
nonche' la continuita' assistenziale; 
    e)  svolgimento  dei  compiti  previsti  nell'atto  aziendale   o
eventualmente assegnati dalla direzione aziendale; 
    f) assegnazione delle dotazioni di bilancio ai reparti e  servizi
dei comprensori sanitari nell'ambito delle programmazioni aziendali e
condizioni generali; 
    g)   promozione   di   innovazioni   e   sviluppi   nei   settori
collaboratori,  apparecchiature,  infrastrutture,  limitatamente   al
rispettivo  ambito  di  competenza  e  in  conformita'  con  i  piani
aziendali strategici e di attuazione. 
  13. Per l'espletamento delle  funzioni  di  cui  al  comma  12,  le
direttrici e i direttori dei comprensori sanitari si avvalgono  delle
strutture e servizi aziendali all'uopo preposti. 
  14. Le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari rispondono
direttamente alla direttrice/al direttore generale del  perseguimento
degli  obiettivi  aziendali,  dell'assetto  organizzativo   e   della
gestione  dei  servizi  sanitari,  del  coordinamento   dei   servizi
dell'assistenza  territoriale  con  l'Unita'  organizzativa  per   il
governo clinico in relazione ai servizi dell'assistenza  ospedaliera,
nonche' dello svolgimento delle funzioni  di  cui  al  comma  12,  in
relazione alle risorse assegnate. Le direttrici  e  i  direttori  dei
comprensori  sanitari  hanno  inoltre  l'obbligo  di  coadiuvare   la
direttrice  sanitaria/il  direttore   sanitario,   la   direttrice/il
direttore     tecnico-assistenziale     nonche'     la     direttrice
amministrativa/il direttore amministrativo  nello  svolgimento  delle
loro specifiche funzioni. Nelle loro  funzioni  di  organizzazione  e
gestione del comprensorio sanitario, le direttrici e i direttori  dei
comprensori sanitari esercitano  potere  d'indirizzo  gerarchico  nei
confronti della coordinatrice sanitaria/del  coordinatore  sanitario,
della/del dirigente tecnico-assistenziale  coordinatrice/coordinatore
nonche'   della   coordinatrice    amministrativa/del    coordinatore
amministrativo eventualmente prevista/previsto nel loro  comprensorio
sanitario. 
  15. Presso la ripartizione provinciale salute e' istituito l'elenco
provinciale  degli  idonei  alla  nomina  a  direttrice/direttore  di
comprensorio sanitario. 
  16. Le direttrici e  i  direttori  dei  comprensori  sanitari  sono
nominati dalla direttrice/dal direttore generale, sentita  la  giunta
provinciale, in seguito ad una procedura di selezione effettuata  tra
gli aspiranti iscritti nell'elenco provinciale degli idonei di cui al
comma 15. 
  17. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati: 
    a) i presupposti e  le  modalita'  per  l'iscrizione  nell'elenco
provinciale degli idonei di cui al comma 15; 
    b) le modalita' della procedura di selezione  delle  candidate  e
dei candidati; 
    c) i criteri e le procedure per la valutazione delle direttrici e
dei direttori dei comprensori sanitari,  salvo  quanto  previsto  dai
commi 22 e 23 e dall'art. 7, comma 6. 
  18. Qualora le persone nominate  siano  dipendenti  pubblici  e  il
rapporto di lavoro di direttrice/direttore di comprensorio  sanitario
sia regolato da contratto di lavoro di diritto privato, si  applicano
le disposizioni di cui all'art. 11, comma 2. 
  19. Il trattamento economico delle direttrici e dei  direttori  dei
comprensori sanitari e' determinato tenendo conto sia del trattamento
economico dei componenti della direzione aziendale che di  quello  di
posizioni analoghe in strutture organizzative complesse, in un'ottica
di  equilibrio  aziendale.  I  trattamenti   economici   annui   sono
onnicomprensivi. 
  20. Il trattamento economico delle direttrici e dei  direttori  dei
comprensori  sanitari  dipende  dalla   dimensione   del   rispettivo
comprensorio sanitario e dalla complessita' dei  servizi  sanitari  e
non puo' essere superiore al 70 per cento  del  compenso  base  della
direttrice/del direttore  generale.  Il  trattamento  economico  puo'
essere integrato  da  un  ulteriore  importo,  che  non  puo'  essere
superiore  al  15  per  cento  del  trattamento   economico,   previa
valutazione positiva dei risultati  di  gestione  e  degli  obiettivi
raggiunti in materia di sanita' e di funzionamento dei servizi;  tali
obiettivi  sono  assegnati  alle  direttrici  e  ai   direttori   dei
comprensori  sanitari  dalla  direttrice/dal  direttore  generale  al
momento  della  loro  nomina  e,  successivamente,  ogni   anno.   Il
trattamento economico complessivo non puo' superare il tetto  massimo
previsto dalla normativa vigente. 
  21. Alle direttrici e ai direttori dei comprensori sanitari spetta,
per lo svolgimento  delle  attivita'  di  rispettiva  competenza,  il
rimborso delle spese di viaggio,  vitto  ed  alloggio  effettivamente
sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalita'  stabilite
per il personale dell'Azienda sanitaria. 
  22.  Nella  valutazione  dell'attivita'  delle  direttrici  e   dei
direttori dei comprensori sanitari si tiene conto del  raggiungimento
degli obiettivi sanitari  e  dell'equilibrio  economico  dell'Azienda
sanitaria, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di
assistenza  erogata  in  condizioni  di  appropriatezza,  efficienza,
efficacia, qualita' e sicurezza. 
  23. Le direttrici e i direttori dei  comprensori  sanitari  possono
essere dichiarati decaduti dal proprio incarico nel caso di manifesta
violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e
d'imparzialita'  dell'amministrazione,  accertati  dagli  organi   di
controllo. 
  24.  Per  ciascuna  direttrice/ciascun  direttore  di  comprensorio
sanitario  la  direttrice/il  direttore  generale,  d'intesa  con  la
diretta  interessata/il  diretto  interessato,  nomina  con   proprio
provvedimento una sostituta/un sostituto, che ne faccia  le  veci  in
caso di assenza  o  impedimento  o  che  assuma  la  direzione  della
rispettiva struttura dirigenziale in caso  di  vacanza  e  fino  alla
nomina  della  nuova  direttrice/del   nuovo   direttore.   L'Azienda
sanitaria determina l'indennita' spettante per lo  svolgimento  delle
funzioni delle sostitute e dei sostituti.