Art. 11 
 
                  Rapporto di lavoro dei componenti 
                      della direzione aziendale 
 
  1. Il rapporto di lavoro della direttrice/del  direttore  generale,
della   direttrice   sanitaria/del   direttore    sanitario,    della
direttrice/del direttore  tecnico-assistenziale  e  della  direttrice
amministrativa/del direttore amministrativo e' esclusivo. Il rapporto
di lavoro e' regolato da contratto di lavoro  di  diritto  privato  a
tempo determinato di durata da tre a cinque anni, rinnovabile, le cui
clausole sono fissate dalla giunta provinciale  in  osservanza  delle
disposizioni sul lavoro autonomo del codice civile, libro  V,  titolo
III,  e  tenuto  conto  dei  trattamenti  economici  previsti   dalla
contrattazione collettiva per le rispettive posizioni apicali. 
  2. Qualora le persone nominate siano dipendenti pubblici, esse sono
collocate  in  aspettativa  senza  assegni  e  con  il   diritto   al
mantenimento del  posto  di  lavoro  secondo  la  vigente  normativa.
L'aspettativa  e'  concessa  entro  sessanta  giorni  dalla  relativa
richiesta. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento
di quiescenza e di previdenza.  Le  amministrazioni  di  appartenenza
effettuano   il   versamento   dei   contributi   previdenziali    ed
assistenziali  comprensivi  delle  quote  a  carico  dei   dipendenti
interessati, calcolati  sul  trattamento  economico  corrisposto  per
l'incarico conferito nei limiti dei  massimali  di  cui  all'art.  3,
comma 7, del  decreto  legislativo  24  aprile  1997,  n.  181;  esse
richiedono il rimborso di tutti gli oneri  da  esse  complessivamente
sostenuti all'Azienda sanitaria, la quale procede al  recupero  delle
quote a carico dei dipendenti interessati. 
  3.  Il  trattamento  economico   della   direttrice   sanitaria/del
direttore     sanitario,     della      direttrice/del      direttore
tecnico-assistenziale e della direttrice amministrativa/del direttore
amministrativo e' definito  in  un'ottica  di  equilibrio  aziendale,
tenuto conto  sia  del  trattamento  economico  della  direttrice/del
direttore generale che di quello di posizioni analoghe  in  strutture
organizzative  complesse.  I   trattamenti   economici   annui   sono
onnicomprensivi. 
  4.  Il  trattamento  economico   della   direttrice   sanitaria/del
direttore     sanitario,     della      direttrice/del      direttore
tecnico-assistenziale e della direttrice amministrativa/del direttore
amministrativo non puo' essere superiore al 90 per cento del compenso
base attribuito alla direttrice/al direttore generale. Il trattamento
economico puo' essere integrato da un ulteriore importo, che non puo'
superare  il  15  per  cento  del   trattamento   economico,   previa
valutazione positiva dei risultati  di  gestione  e  degli  obiettivi
raggiunti in materia di sanita' e di funzionamento dei servizi;  tali
obiettivi sono assegnati dalla Giunta provinciale alla  direttrice/al
direttore  generale  e   da   quest'ultima/ultimo   alla   direttrice
sanitaria/al  direttore  sanitario,  alla   direttrice/al   direttore
tecnico-assistenziale e alla direttrice  amministrativa/al  direttore
amministrativo al momento della rispettiva nomina e, successivamente,
ogni anno. Il trattamento economico complessivo non puo' superare  il
tetto massimo previsto dalla normativa vigente. 
  5.  Ai  componenti  della  direzione  aziendale  spetta,   per   lo
svolgimento delle attivita' di  rispettiva  competenza,  il  rimborso
delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute  e
documentate, nei limiti e  secondo  le  modalita'  stabilite  per  il
personale dell'Azienda sanitaria. 
  6. Nella valutazione dell'attivita' della direttrice/del  direttore
generale, la Provincia  puo'  eventualmente  applicare  i  criteri  e
sistemi di valutazione concordati  dalle  regioni  e  dalle  Province
autonome di Trento e Bolzano allo  scopo  di  assicurare  omogeneita'
nella valutazione delle direttrici e dei  direttori  generali.  Nella
valutazione dell'attivita' della direttrice/del direttore generale si
tiene  conto  del   raggiungimento   degli   obiettivi   sanitari   e
dell'equilibrio economico dell'Azienda sanitaria, anche in  relazione
alla  garanzia  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  erogata  in
condizioni  di  appropriatezza,  efficienza,  efficacia,  qualita'  e
sicurezza. 
  7.     La     Giunta     provinciale     puo',      sentita/sentito
l'interessata/l'interessato, dichiarare  la  decadenza  dall'incarico
della direttrice/del direttore generale e risolvere il  contratto  di
lavoro, in caso di gravi e comprovati motivi, di grave disavanzo o di
manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio  di  buon
andamento e  d'imparzialita'  dell'amministrazione,  accertati  dagli
organi di controllo, nonche' in caso di  valutazione  negativa  dello
svolgimento dell'incarico dirigenziale. 
  8. La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la direttrice/il
direttore tecnico-assistenziale  e  la  direttrice  amministrativa/il
direttore  amministrativo  possono  essere  dichiarati  decaduti  dal
proprio  incarico  in  caso  di  manifesta  violazione  di  leggi   o
regolamenti o del  principio  di  buon  andamento  e  d'imparzialita'
dell'amministrazione, accertati dagli organi di controllo. 
  9. Per ciascuno degli altri componenti della direzione aziendale la
direttrice/il   direttore   generale,   d'intesa   con   la   diretta
interessata/il diretto interessato, nomina con proprio  provvedimento
una sostituta/un sostituto che ne faccia le veci in caso di assenza o
impedimento o che assuma  la  direzione  della  rispettiva  struttura
dirigenziale in caso di vacanza e fino alla  nomina  della  nuova/del
nuovo titolare. L'Azienda sanitaria determina l'indennita'  spettante
per lo svolgimento delle funzioni delle sostitute e dei sostituti.